Profilo Professionale Infermiere: riassunto del DM 739/94

Dario Tobruk 15/06/16
Di seguito il profilo professionale infermiere. La 739/94 specifica chiaramente chi è l’infermiere ai sensi di legge. A questo link la legge.

La nostra rimane una posizione critica verso la legge: potenzialmente predisposti per fare tutto, in realtà ai limiti di tutte le altre competenze sanitarie. Per riassumere ancora più aspramente, l’idea che qualche infermiere si fa del Decreto Ministeriale 739/94 è che noi infermieri siamo, quello che non sono gli altri professionisti sanitari.

Decreto (DM) 14 settembre 1994, N° 739

“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”

Il profilo professionale definisce in norme le competenze dell’ infermiere.

Art.1 – 1) E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo:
l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.

1) L’infermiere è il responsabile dell’assistenza infermieristica generale, che possegga titolo valido o equipollente, abilitato e iscritto all’albo degli infermieri.

2)Identifica il campo di competenze dell’assistenza infermieristica (preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa) secondo i modi tecnici, relazionali ed educativi nelle specifiche funzioni:

  •        prevenzione delle malattie
  •        assistenza ai malati e disabili di tutte l’età 
  •        l’educazione sanitaria

3)Partecipa ad identificare i bisogni di salute del paziente…

L’infermiere, per esempio, quando ritenga corretto eseguire un tracciato ECG perchè il paziente riferisce dolore retrosternale, deve necessariamente collaborare con il medico al fine di escludere anche il sospetto dell’infermiere. Viene titolato anche il suo ruolo di osservatore clinico, la verifica dei parametri vitali e la risposta terapeutica, fonte importantissima dei dati necessari alla cura del paziente.

 

Per questo è bene e doveroso che l’infermiere sia preparato, perchè risponde del suo ruolo, essendo corresponsabile del percorso clinico del paziente.

Professione infermiere: alle soglie del XXI secolo

La maggior parte dei libri di storia infermieristica si ferma alla prima metà del ventesimo secolo, trascurando di fatto situazioni, avvenimenti ed episodi accaduti in tempi a noi più vicini; si tratta di una lacuna da colmare perché proprio nel passaggio al nuovo millennio la professione infermieristica italiana ha vissuto una fase cruciale della sua evoluzione, documentata da un’intensa produzione normativa.  Infatti, l’evoluzione storica dell’infermieristica in Italia ha subìto un’improvvisa e importante accelerazione a partire dagli anni 90: il passaggio dell’istruzione all’università, l’approvazione del profilo professionale e l’abolizione del mansionario sono soltanto alcuni dei processi e degli avvenimenti che hanno rapidamente cambiato il volto della professione. Ma come si è arrivati a tali risultati? Gli autori sono convinti che per capire la storia non basta interpretare leggi e ordinamenti e per questa ragione hanno voluto esplorare le esperienze di coloro che hanno avuto un ruolo significativo per lo sviluppo della professione infermieristica nel periodo esaminato: rappresentanti di organismi istituzionali e di associazioni, formatori, studiosi di storia della professione, infermieri manager. Il filo conduttore del libro è lo sviluppo del processo di professionalizzazione dell’infermiere. Alcune domande importanti sono gli stessi autori a sollevarle nelle conclusioni. Tra queste, spicca il problema dell’autonomia professionale: essa è sancita sul terreno giuridico dalle norme emanate nel periodo considerato, ma in che misura e in quali forme si realizza nei luoghi di lavoro, nella pratica dei professionisti? E, inoltre, come si riflettono i cambiamenti, di cui gli infermieri sono stati protagonisti, sul sistema sanitario del Paese? Il libro testimonia che la professione è cambiata ed è cresciuta, ma che c’è ancora molto lavoro da fare. Coltivare questa crescita è una responsabilità delle nuove generazioni. Le voci del libro: Odilia D’Avella, Emma Carli, Annalisa Silvestro, Gennaro Roc- co, Stefania Gastaldi, Maria Grazia De Marinis, Paola Binetti, Rosaria Alvaro, Luisa Saiani, Paolo Chiari, Edoardo Manzoni, Paolo Carlo Motta, Duilio Fiorenzo Manara, Barbara Man- giacavalli, Cleopatra Ferri, Daniele Rodriguez, Giannantonio Barbieri, Patrizia Taddia, Teresa Petrangolini, Maria Santina Bonardi, Elio Drigo, Maria Gabriella De Togni, Carla Collicelli, Mario Schiavon, Roberta Mazzoni, Grazia Monti, Maristella Mencucci, Maria Piro, Antonella Santullo. Gli Autori Caterina Galletti, infermiere e pedagogista, corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.Loredana Gamberoni, infermiere, coordinatore del corso di laurea specialistica/ magistrale dal 2004 al 2012 presso l’Università di Ferrara, sociologo dirigente della formazione aziendale dell’Aou di Ferrara fino al 2010. Attualmente professore a contratto di Sociologia delle reti di comunità all’Università di Ferrara.Giuseppe Marmo, infermiere, coordinatore didattico del corso di laurea specialistica/ magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede formativa Ospedale Cottolengo di Torino fino al 2016.Emma Martellotti, giornalista, capo Ufficio stampa e comunicazione della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi dal 1992 al 2014.

Caterina Galletti, Loredana Gamberoni, Giuseppe Marmo, Emma Martellotti | 2017 Maggioli Editore

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4) Agisce attraverso il processo assistenziale: identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l’intervento di assistenza infermieristica.
l’infermiere agisce individualmente ed autonomamente secondo il processo di assistenza  infermieristico / processo di Nursing.
5) E’ responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche /terapeutice, questo sancisce una volta per tutte secondo legge che l’ infermiere non riceve ordini dal medico, ma applica secondo proprie responsabilità le prescrizioni previste dal medico in qualità di collaborante. Somministrare un farmaco sbagliato, esempio una dose eccessiva e potenzialmente letale o un farmaco a cui il paziente è allergico nonostante sia stato prescritto dal medico, è un reato penale dell’infermiere.

 

 6) Lavora individualmente e come parte di equipe.

 

7) Si avvale del personale di supporto, ove necessario. L’infermiere collabora nella formazione del personale di supporto. Non è prevista ma nemmeno vietata la formazione degli studenti o dei colleghi, quindi implicitamente richiesta.

 

4 – L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

8) Oltre alla formazione permanente si aggiorna con le continue evoluzioni tecniche scientifiche secondo formazione continua ed è invitato a fare ricerca. Primi cenni legislativi all’obbligo ECM.

 

 9) Lavora come dipendente o libero professionista in strutture pubbliche o private, sul territorio e a domicilio.

5 – La formazione infermieristica post – base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale – psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.

10) Si specializza con la formazione post-base in cinque aree: pediatria, psichiatria, geriatria, sanità pubblica, area critica. La specializzazione avviene attraverso master. I corsi di aggiornamento completano il percorso individuale.

Art. 2
1 – Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’ art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 3
1 – Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

11) Viene sancita l’equipollenza dei titoli universitari precedenti e rafforza la necessità d’iscrizione all’albo per l’esercizio della professione.

Autore: Dario Tobruk (Profilo Linkedin, Twitter)

Per saperne di più, leggi anche:

Legge 42/99: Abrogazione del Mansionario degli Infermieri

Dario Tobruk

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