Garza dimenticata in addome, anche gli infermieri sono responsabili


Una nuova sentenza della Suprema Corte (Cassazione Penale, sez. IV, dep. 27/02/2024, n.8365) sta facendo riflettere non poco sulle responsabilità degli infermieri e sul fatto che, almeno di fronte al giudice, questi sono visti e trattati come veri professionisti.

Il tema è quello della “dimenticanza” di garze all’interno del corpo dei pazienti, mai affrontato in Cassazione per quanto riguarda le responsabilità degli infermieri (questione invece già affrontata riguardo la responsabilità dei componenti dell’equipe medica).


Il caso, in breve, è il seguente (VEDI ResponsabilitàCivile): era il 10/07/2013 e in seguito alla sostituzione del generatore di un pacemaker, presso l’ospedale di Piacenza, veniva inavvertitamente lasciata nella tasca sottocutanea del paziente una garza chirurgica che, inevitabilmente, provocava un importante processo infiammatorio e un ulteriore intervento chirurgico (in data 03/09/2013) di rimozione del dispositivo, bonifica della tasca ed impianto di un nuovo dispositivo in sede addominale.

Ovviamente, in seguito a questa indimenticabile Odissea, il paziente sporse querela e il medico che eseguì l’intervento venne dichiarato responsabile del delitto di lesioni personali e condannato in data 9 dicembre 2015 alla pena di due mesi di reclusione. A tutto ciò, seguì anche l’imputazione coatta nei confronti delle 2 infermiere (in data 13/10/2015) della sala operatoria, per l’omessa attività di conteggio delle garze utilizzate durante l’intervento e di quelle rimanenti al termine dell’intervento stesso, una condotta ritenuta decisiva rispetto all’evento.


Ma la Corte d’Appello di Bologna decise che le infermiere non erano responsabili: il controllo della rimozione dei ferri spetta sì all’intera equipe operatoria, ma sono i medici che sono responsabili del buon esito dell’operazione, anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi. Un buon esito che non può essere “delegato” agli infermieri, che hanno funzioni di assistenza, ma non di verifica.

A seguito del ricorso in Cassazione, però, ad opera delle parti civili che chiedevano l’allargamento della responsabilità penale a tutti i membri dell’equipe medica, anche le infermiere sono risultate colpevoli.


Già. Perché, come chiaramente spiegato dagli Ermellini, la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 2/2008, creata proprio per prevenire la ritenzione all’interno del sito chirurgico di garze, strumenti o altro materiale chirurgico, trova applicazione “in tutte le sale operatorie e da parte di “tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle attività chirurgiche”. Altresì, questa stabilisce è che la procedura di conteggio deve essere effettuata “a voce alta” e “da due operatori contemporaneamente (strumentista, infermiere di sala, operatore di supporto)”. Non esistono deroghe!

Anche in assenza di specifici protocolli aziendali (all’Ospedale di Piacenza non vi era un protocollo che prevedeva la conta delle garze), quindi, sussistono gli estremi della colpa delle infermiere di sala, per l’omesso svolgimento dell’attività di conteggio delle garze. La responsabilità del chirurgo non esclude affatto, quindi, quella degli altri componenti dell’equipe! Tutti gli operatori coinvolti nell’atto chirurgico debbono assicurare l’adempimento degli oneri di controllo rivolti a scongiurare l’evento avverso.


La Suprema Corte ha anche ricordato, giurisprudenza alla mano, che vi è un dovere collaborativo del personale infermieristico verso il personale medico; ciò non significa che l’infermiere può sindacare l’operato del camice bianco, ma… Può e deve richiamare l’attenzione sugli errori percepiti, partecipando all’interruzione della catena causale che può innescarsi e generare eventi come quello in oggetto.

La sentenza della Corte d’Appello di Bologna è stata perciò annullata ai soli effetti civili con conseguente rinvio, per nuovo giudizio.

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Alessio Biondino

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