Lo straordinario va pagato anche senza autorizzazione esplicita: il caso di un infermiere


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17912/2024, ha ribadito che nel pubblico impiego privatizzato il lavoro straordinario deve essere sempre pagato, purché sia autorizzato dal responsabile, anche implicitamente.

Per ottenere il pagamento, quindi, non è necessaria un’autorizzazione formale: basta che il datore di lavoro non abbia vietato o espresso contrarietà al lavoro straordinario.


Un infermiere, non avendo ricevuto il pagamento per prestazioni aggiuntive, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro l’azienda sanitaria. Tuttavia, il decreto è stato revocato in appello, con la motivazione che le prestazioni non erano state autorizzate e non rispettavano le condizioni previste dal D.L. n. 402/2001, recepito dal CCNL 2008/2009.

L’infermiere ha fatto ricorso in Cassazione, denunciando la violazione di vari articoli del codice civile e della Costituzione, sostenendo che le prestazioni aggiuntive erano state svolte su incarico dell’azienda.


La Corte d’Appello aveva considerato queste prestazioni come aggiuntive e non autorizzate, pertanto non dovute. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo corretta questa affermazione, ha ritenuto che non fosse sufficiente per respingere la richiesta economica.

Infatti, le prestazioni erano state effettivamente svolte oltre l’orario di lavoro, generando un beneficio per l’azienda. La Corte ha sottolineato che il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta anche se l’autorizzazione è illegittima o contraria al contratto collettivo, purché vi sia il consenso del datore di lavoro, anche implicitamente.


Il principio stabilito dalla Corte è che, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoro straordinario deve essere remunerato se svolto con il consenso del datore di lavoro, a prescindere dalla validità dell’autorizzazione o dal rispetto dei limiti di spesa pubblica, in linea con l’art. 36 della Costituzione. La Corte d’Appello dovrà riesaminare la decisione tenendo conto di questo principio (per maggiori dettagli, VEDI articolo su consulcesi.it a firma dell’avvocato Francesco Del Rio).

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Alessio Biondino

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