La Costituzione e lo Stato Sociale
La disposizione deve essere collocata all’interno del quadro normativo voluto dai padri costituenti del 1948, che disegnarono un Titolo sistematico mediante il quale poter disciplinare i rapporti etico-sociali all’interno del cosiddetto Stato Sociale (Welfare State). Il nuovo contesto culturale post bellico e la sempre maggiore volontà di riconoscere i diritti sociali ampiamente dimenticati nello Statuto Albertino, segnarono con particolare vigore il tratto caratterizzante della nuova concezione statale, nel quale si assistette per la prima volta nella storia, ad un ampliamento dei compiti attribuiti alle istituzioni in relazione alle esigenze di tutela della collettività.
I rapporti etico-sociali e il diritto alla salute
La Costituzione del 48, al fine precipuo di favorire il pieno sviluppo della persona umana, ha previsto una serie di norme attraverso le quali poter apprestare tutela ai rapporti etico-sociali che si estrinsecano nelle relazioni familiari, nel diritto allo studio anche mediante la libertà della cultura ed nel diritto alla salute.
Il diritto alla salute come diritto fondamentale
In particolare la salute costituisce quello stato di benessere fisico, mentale e sociale che permette all’individuo di porsi in relazione con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda. Inteso in tal senso tale diritto si pone quale presupposto indefettibile senza il quale non è possibile godere di alcun altro diritto, è per tale ragione che viene definito come un diritto fondamentale.
Il danno biologico
La lesione di tale diritto impone, a chi si sia reso responsabile di un tale addebito, l’onere di risarcire il danno, anche a prescindere dalla capacità del danneggiato di produrre reddito: tale situazione viene definita come danno biologico.
La salute del singolo e l’interesse della collettività
La salvaguardia del diritto alla salute è una finalità perseguita dello Stato Sociale, tale fine è realizzato ponendo l’attenzione non solo sul singolo individuo, il quale nelle ipotesi in cui si trovi in stato di indigenza deve poter contare su un sistema sanitario in grado di garantire un livello di cure adeguato, ma anche sull’intera collettività intesa come patrimonio sociale comune in grado di trascendere la singola persona.
I chiarimenti della Corte Costituzionale
Ai fini di un esatto inquadramento della materia in esame è fondamentale evidenziare come la tutela di tale diritto fondamentale non possa sfociare, di regola, nella limitazione di altro diritto fondamentale come quello alla libera autodeterminazione.
Solo in casi eccezionali il trattamento sanitario può essere imposto al singolo individuo, il quale deve essere messo nella condizione di poter decidere liberamente ed in autonomia come curarsi e se farlo. La Corte costituzionale ha in tal senso precisato che: ” la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacchè è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.”
Il caso degli obblighi vaccinali.
Una limitazione quindi può avvenire ad esempio solo per tutelare l’interesse della salute pubblica (i recenti obblighi in tema di Vaccinazioni sono esempio lampante di come tradurre in concreto tale principio).
il consenso informato quale alleanza terapeutica tra medico e paziente
Le precisazioni sopra richiamate sono rilevanti anche per un’altra tematica di fondamentale rilievo come quella del consenso informato, mediante il quale al singolo soggetto è garantito il diritto di conoscere qual è la situazione del suo quadro clinico, i rischi e i vantaggi delle operazioni mediche a cui può essere sottoposto.
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