Il Minore: articolo 23 del Codice Deontologico Infermieri 2019

Olga Macellari 13/04/21
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In questo articolo abbiamo preso in esame l’articolo 23- Volontà del minore, che fa parte del capo IV- Rapporti con le persone assistite del Codice Deontologico degli Infermieri 2019:

“L’infermiere, tenuto conto dell’età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in debita considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà. L’infermiere, quando il minore consapevolmente si oppone alla scelta di cura, si adopera per superare il conflitto.”

L’articolo è di complessa interpretazione, ma estremamente elevato nei contenuti, sinonimo di un’evoluzione storica, sociale ed umana, nonché espressione della bellezza e complessità dell’assistenza al minore e, di conseguenza, alla famiglia.

Il bambino come categoria sociale

Il bambino, prima considerato come un adulto incompleto, è ora visto per quello che è, grazie anche alle maggiori conoscenze nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva.

Ne conseguono tutta una serie di risvolti anche sociologici, che vedono come protagonista l’ascolto. Solo con l’ascolto, si ha la più alta espressione del diritto del minore, in ambito normativo, sociale e sanitario.

Nel secolo scorso – e precedentemente – la considerazione sociale del bambino era paragonabile a quella degli animali, se non peggiore. Se ne hanno diverse testimonianze.

Si pensi come, nel 1874, per proteggere la piccola Mary Ellen Wilson dai maltrattamenti del proprio patrigno, non si trovò, nel mondo americano, altro strumento che quello di rivolgersi alla società protettrice degli animali!

Pertanto, la prospettiva dei diritti del minore è inestricabilmente connessa con l’assunto che la considerazione sociale e giuridica dei bambini si distanzia da quella degli adulti in funzione del riconoscimento dell’infanzia come categoria sociale.

L’infermiere

Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti. La prima parte concettuale ricostruisce l’organizzazione del mercato sanitario e affronta gli elementi tipici del processo di professionalizzazione dell’infermiere, a seguito delle novità della Legge Lorenzin n. 3/2018. La stessa parte evidenzia gli aspetti innovativi della professione avendo cura di offrire al lettore un’ampia panoramica sulle teorie del Nursing e l’utilizzo dei nuovi strumenti operativi. Al termine di ogni capitolo, test di verifica e risposte commentate permettono di verificare il grado di preparazione raggiunto e di allenarsi in vista delle prove concorsuali. La seconda parte applicativa prevede l’adozione di casi clinici quale strumento di attuazione della teoria alle procedure tipiche dell’assistenza infermieristica di base, specialistica e pre e post procedure diagnostiche, presentandosi come un validissimo supporto tecnico e metodologico all’esercizio della professione. Il manuale risulta essere uno strumento prezioso sia per lo studente sia per chi già opera nelle strutture sanitarie, in quanto offre al lettore la possibilità di valutare passo a passo le conoscenze acquisite attraverso la risoluzione dei test di verifica presenti alla fine di ogni capitolo e l’analisi motivata delle risposte. Nella sezione online su www.maggiolieditore.it, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al volume, saranno disponibili eventuali aggiornamenti normativi.   Cristina FabbriLaurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche. Laureata in Sociologia, Professore a contratto di Infermieristica, Università degli Studi di Bologna, corso di Laurea in Infermieristica-Cesena. Dirigente Professioni sanitarie Direzione Infermieristica e Tecnica Azienda USL Romagna, ambito Ravenna.Marilena MontaltiInfermiere, Dottoressa in Scienze infermieristiche e ostetriche. Master II livello in Ricerca clinica ed epidemiologia, prof. a.c. C. di Laurea in infermieristica, Università di Bologna. Responsabile Infermieristico Dipartimento Internistico, Azienda della Romagna Ambito di Rimini.

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Diritti del minore, una lunga storia

Il primo strumento internazionale che cita i diritti dell’infanzia è la Convenzione sull’età minima, 1919, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro.

La prima significativa attestazione dei diritti del bambino si ha con la Dichiarazione dei diritti del Bambino, adottata dalla Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni nel 1924, la cui stesura si deve agli eventi drammatici che hanno caratterizzato l’inizio del ‘900.

Con Eglantyne Jebb, collaboratrice della Croce Rossa e anche fondatrice di Save the Children insieme alla sorella, si arriva alla Dichiarazione di Ginevra del 1924.

Sono state successivamente prodotte anche:

  • La Convenzione sui Diritti del Fanciullo, ONU, 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/91. Tra i vari diritti esplicitati, spicca il diritto configurato dall’art. 12 che assume rilevanza rispetto all’articolo 23 del Codice deontologico.
  • la Carta Europea dei Diritti del Bambino in Ospedale elaborata dalla EACH (European Association for Children in Hospital);

ed in Italia:

  • la prima Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale adottata a Trieste (2001);
  • la Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale, di cui l’ultima edizione datata 2014, della AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani);
  • la Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale di ABIO-SIP, promulgata da Fondazione ABIO e Società Italiana di Pediatria (2008);
  • la Carta dei Diritti del Bambino Morente (Carta di Trieste), nata da un’iniziativa promossa della Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio (2012);
  • il Codice del Diritto del Minore alla Salute e ai Servizi Sanitari (2012).

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Normative

Secondo l’ordinamento giuridico italiano, il minore è la persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Ai fini dell’analisi dell’articolo, si vogliono menzionare:

la legge n. 219 del 2012

Introduce il nuovo art. 336-bis, c.c., secondo cui il minore di anni dodici, ma anche di età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice delegato nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano.

Il lgs. n.154/2013

Vede la sostituzione del termine potestà con quello di “responsabilità genitoriale”. Nei casi di comuni trattamenti sanitari (visite, medicazioni, controlli ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori poiché gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 Codice civile). In questi casi il consenso dell’altro è considerato implicito. L’infermiere dovrà porre particolare attenzione alle situazioni in cui il minore può essere affidato ad uno solo dei due genitori.

La DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento)

In relazione ai minori si parla, all’art. 3, di “Consenso da parte dei minori e degli incapaci”.

Confronto con la versione precedente

L’innovazione, rispetto alla versione 2009, sta nel fatto che l’infermiere non solo si attiva perché sia presa in considerazione l’opinione del minore per le scelte di cura, ma lo fa esplicitamente “al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà”.

Rispetta, sostiene e promuove la volontà del minore in relazione alle scelte assistenziali, tenuto conto di età, maturità e capacità di autodeterminazione.

Nel secondo capoverso dell’articolo, non presente nella precedente versione, è messo in evidenza l’impegno che gli infermieri devono assumere nelle situazioni di opposizione alla scelta di cura e in cui gli stessi si dovranno adoperare per superare il conflitto, mediando in posizione neutra, sia rispetto al progetto di vita del minore assistito, che di quello dei genitori, con riferimento ai valori costituzionali ed etici.

L’importanza dell’ascolto

In conclusione, si può affermare che i contenuti dell’articolo 23 hanno una forte valenza sociale e comunitaria innovativa.

L’azione del professionista dovrà essere rivolta sia all’assistito che all’intero nucleo familiare, per far sì che l’opinione del minore possa essere valorizzata nell’ambito delle scelte genitoriali o tutoriali.

L’ascolto attivo, la giusta educazione sanitaria, i momenti di informazione alle cure, in relazione all’età ed alle capacità cognitive dell’assistito, nonché alle caratteristiche del nucleo familiare di cui fa parte, saranno gli interventi di maggiore impatto per l’aderenza ai trattamenti del minore, nonché il mezzo con cui esso potrà esprimere consapevolmente e volontariamente il suo personale consenso agli stessi.

Autrice: Olga Macellari

Fonti

  • Aceti T, et al. Commentario al nuovo codice deontologico delle Professioni Infermieristiche. Ufficio comunicazione e Redazione FNOPI;2020
  • Katz AL, Webb SA, Committee on Bioethics. Informed consent in decision-making in pediatric practice. Pediatrics. 2016;138(2): e20161485
  • www.istisss.it

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