Scudo penale e Obbligo Vaccino per Infermieri: un commento dell’esperto

Redazione 01/04/21
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Il nuovo Decreto Covid ha imposto l’obbligo del vaccino per infermieri e sanitari: sospensione non retribuita o demansionamento per chi si rifiuta di adempiere alla legge.

Scudo penale e Obbligo Vaccino per Infermieri

Approvato ieri in Consiglio dei Ministri, il nuovo Decreto Covid è categorico sulla questione: entro 5 giorni dall’avviso, l’infermiere che non è ancora in regola con il piano vaccinale dovrà adempiere a vaccinazione Anti-Covid, altrimenti scatteranno le sanzioni sopra descritte.

Era già nell’aria, e difatti non si è fatto attendere l’articolo dedicato a normare definitivamente l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, tra cui anche gli infermieri. Grande scandalo, hanno sollevato i precedenti casi di focolai di contagio, dovuti a operatori che hanno rifiutato il vaccino nei mesi precedenti, e questo potrebbe aver spostato l’ago della bilancia verso l’obbligo vaccinale per i sanitari.

Obbligo Vaccinale per infermieri e sanitari, il commento dell’esperto

All’articolo 4 del Decreto Covid è riportato: “Decorsi i termini l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”

In poche parole: nel caso l’Ordine professione di appartenenza ha notizia di rifiuto reiterato del suo iscritto a vaccinarsi, sarà costretto a sospendere il professionista e comunicarlo al datore di lavoro che, se possibile:

  • potrà porre il lavoratore a mansioni inferiori, lontane da qualsiasi rischio di contagio e compensato per il livello corrispondente alle mansioni svolte;
  • se questo demansionamento non è possibile da attuare, l’infermiere dipendente verrà sospeso senza retribuzione fino a che il professionista non abbia sanato la sua posizione attraverso l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, o in caso contrario fino a termine del piano vaccinale (non oltre il 31 dicembre 2021).

Il commento dell’esperto: l’avvocato Olindo Cazzolla

Su questo argomento abbiamo chiesto il commento di Olindo Cazzolla, Avvocato Penalista, Patrocinante in Cassazione, esperto nel diritto sanitario e consulente legale, che ha dichiarato ai microfoni di Gaetano Romigi: “Per quanto riguarda l’obbligo di vaccinazione per medici, infermieri e farmacisti, si è deciso di sacrificare la libertà di autodeterminazione dell’individuo sull’altare del bene supremo della salute pubblica. 

In caso di inosservanza dell’ obbligo vaccinale, l’Ordine professionale di appartenenza sospende temporaneamente il soggetto, ovvero lo stesso non può più esercitare qualsivoglia attività, funzione, mansione propria della professione sanitaria. Pertanto ritengo molto problematica la sua ricollocazione.

Chi è escluso da questo obbligo? Solo, il personale dipendente che si trovi in un caso di pericolo accertato relativo a condizioni cliniche documentate e avvalorate dal medico di competenza.

Scudo penale per gli infermieri vaccinatori

Nel Decreto Covid, viene inoltre confermato anche lo scudo penale dai reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose per gli infermieri che somministrano il vaccino.

Contenuto nell’articolo 3, Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2: “Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.”

In poche parole: nel caso in cui sono state osservate tutte le indicazioni di preparazione, anamnesi, somministrazione e tutte le attività connesse alla vaccinazione del paziente, verrà esclusa la responsabilità per il reato di omicidio colposo e lesioni personali.

Anche rispetto a questo argomento, abbiamo chiesto il parere dell’avvocato ed esperto legale Cazzolla che così ha risposto: “Lo “scudo penale” approvato ieri dal Governo in realtà è una disposizione che rientra nelle scriminanti, ossia quelle situazioni per cui un fatto – astrattamente previsto come reato – non è punibile perché una norma lo impone, consente o autorizza.

Nel caso in questione, è esclusa la punibilità per i reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose per tutti gli esercenti una professione sanitaria impegnati nella somministrazione del vaccino antiCovid che seguano le linee guida emanate dalle autorità sanitarie; si è punibili solo in caso di COLPA GRAVE.

Io, personalmente, avrei esteso la norma a favore di tutti gli operatori sanitari impegnati nell’ emergenza.

Così com’ è risulta discriminatoria.“.

Autori: Gaetano Romigi e Dario Tobruk

Fonti e approfondimenti:

 

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