Mancata cura di una degente in RSA, infermiera e OSS condannate

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Erano accusate di aver cagionato lesioni gravi alla loro assistita, ricoverata in RSA, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia. E sono state condannate entrambe in tutti i gradi di giudizio.

La sentenza della Cassazione

Con la sentenza n. 16132/2021 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tutti gli operatori di una struttura sanitaria, come una RSA, sono per legge portatori di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà (imposto dagli artt. 2 e 32 Cost.), nei confronti dei pazienti.

Altresì, per la durata di tutto il turno di lavoro, tali operatori sono obbligati a tutelare l’utenza contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità. Senza se e senza ma. Senza ‘scuse’, che possono essere rappresentate dalla presunta inadeguatezza strutturale o dalla carenza di personale. Ma andiamo in ordine.

Gli Ermellini si sono pronunciati a seguito del ricorso di un’infermiera e di una OSS, condannate in sede di merito in quanto non avevano accudito con attenzione e cura la degente di una RSA, ma non solo: non si erano accorte che le condizioni generali di salute della donna erano in repentino peggioramento e, di conseguenza, non avevano allertato il medico, i responsabili della struttura o il medico di fiducia della signora.

Cosa ne è scaturito? Lesioni personali gravi: stato di incoscienza, dispersione di urina, edemi declivi, ulcere da decubito con aree necrotiche, grave compromissione della pressione arteriosa, grave ipernatremia con disidratazione, infezione delle vie urinarie con ematuria e piuria.

L’infermiera: ‘Le OSS non mi avevano segnalato nulla’

Come riportato da responsabilecivile.it (la sentenza integrale è stata depositata il 28 aprile e non è ancora facile da reperire) l’infermiera, nel ricorrere in Cassazione, specificava che le condizioni di salute della donna fossero peggiorate in modo rapido ed imprevedibile e che non aveva mai ricevuto segnalazioni degne di nota da parte delle OSS.

Già, perché non era suo ‘compito’ occuparsi di spogliarla, lavarla e cambiarla; bensì del personale di supporto presente in struttura.

Sia l’infermiera sia l’OSS lamentavano anche il fatto che in Appello il giudice non aveva valutato a dovere questioni come la cattiva gestione della RSA (erano 3 operatori per 41 pazienti) e le evidenti carenze organizzative che obbligavano i sanitari a lavorare in assenza di strumenti e direttive (sembra che non ci fosse nemmeno un piano per la mobilizzazione dei pazienti).

‘Gravi carenze strutturali? Sì, ma la responsabilità rimane’

Eppure alla Corte d’Appello non era affatto sfuggita la questione delle suddette gravi carenze strutturali della R.S.A. (così come accertato dal successive indagini amministrative); semplicemente, il Giudice aveva comunque ritenuto che queste non sollevassero le ricorrenti dalle proprie responsabilità.

Il Pubblico Ministero aveva aggiunto che sì il quadro clinico della degente era ascrivibile anche alle gravi carenze gestionali della struttura, ma che i sintomi da questa mostrati da diversi giorni erano immediatamente percepibili da chi la aveva in cura e la assisteva.

Dello stesso avviso la Cassazione che ha inesorabilmente confermato quanto deciso in Appello, ritenendo inammissibili i ricorsi delle sanitarie. La tesi difensiva, infatti, proposta da entrambe le ricorrenti (volta a dedurre responsabilità altrui, in primis della RSA), non poteva trovare accoglimento.

Come precisato dalla Suprema Corte: “Peraltro una volta acclarata la posizione di garanzia ricoperta dall’autore del fatto, eventuali ulteriori condotte o fattori che si innestino nel meccanismo causale sono di regola irrilevanti”.

E ciò perché “in caso di condotte colpose indipendenti, non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità”.

Conclusioni

Ci riserviamo di leggere al più presto la sentenza per coglierne eventuali sfumature, dettagli e per avere un panorama completo circa il ragionamento del Giudice. Nel frattempo, riflettiamo su quanto di certo ci ha trasmesso questo vagito del Supremo Collegio: al di là di qualsivoglia situazione o evento ‘cronico’ avverso (carenza di personale, problemi strutturali o organizzativi dell’azienda, tutte cose che andrebbero denunciate per tempo!), rimaniamo pienamente responsabili del paziente che ci viene affidato.

Autore: Alessio Biondino

Fonte: Responsabile Civile

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