Sono un infermiere e vorrei fare un doppio lavoro, posso?
La legge italiana lo permette, ma con tantissime restrizioni e particolarità.
In primo luogo, per chi vuole avere un doppio lavoro è necessario ottenere l’autorizzazione da parte del proprio dirigente amministrativo; in altre parole:
se sei un infermiere e svolgi la tua professione sulla base di un contratto a tempo pieno o un part-time con orario superiore al 50%, l’unica soluzione è chiedere al tuo dirigente una specifica autorizzazione.
In base alla legge italiana: D.Lgs 165/2001 “ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.
Cosa non ricade nel buco nero del conflitto di interessi?
In realtà ben poco, considerando che la valutazione del dirigente amministrativo preposto ha carattere discrezionale e si basa su una valutazione della domanda fatta sul singolo caso. Lo stesso dirigente rigetterà, quindi, la richiesta di autorizzazione ogni qual volta avrà anche solo il sentore che la vostra attività lavorativa collaterale possa avere un carattere abituale, professionale o possa porsi in conflitto di interessi con la P.A di riferimento.
Tutto questo avviene in Italia sulla base del dettato Costituzionale (art.97, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione), principio che è stato recepito in varie disposizioni nazionali per le quali: l’autorizzazione per l’esercizio di attività in una P.A diversa dalla propria o per l’esercizio di attività d’impresa o commerciale, può avvenire sempre e solo escludendo casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto.
È radicata nel nostro paese la mentalità per cui l’infermiere che eventualmente svolga un doppio lavoro, non sia in grado, per la ragione del cumulo di impieghi, di mantenere elevati o quantomeno sufficienti standard di performance lavorative.
Perché i medici si e gli infermieri no?
Risulta notevole lo squilibrio con la posizione dei medici che possono, anche se con le dovute precauzioni e nel rispetto dei parametri di legge, avere uno studio privato e svolgere in sostanza, sia dentro che fuori le mura della P.A di riferimento, il proprio secondo lavoro senza che questo sollevi dubbi circa le loro capacità psico-attitudinali.
Si è soliti affermare che la possibilità del doppio lavoro per la classe medica rappresenti una modalità di aggiornamento scientifico e conoscitivo, ma anche in questo caso non risulta chiaro perché lo stesso non possa essere concesso agli infermieri; come se a questi ultimi non fosse richiesta la stessa cura e professionalità pur essendo a strettissimo rapporto con i pazienti.
E le collaborazioni occasionali?
Qui il discorso è intricato: la legge sembra negare ogni possibilità di svolgere tali prestazioni, ma le singole aziende sanitarie possono in alcuni casi consentirle solo se non superano i 30 giorni nell’anno solare, se inferiori ai 5.000 € annui e se per uno stesso committente. È necessaria un’ adeguata informazione presso la Pubblica Amministrazione di riferimento prima di intraprendere questo percorso. Il dato è comunque sorprendente perché rappresenta, a mio giudizio, il notevole errore logico che sta alla base dell’attuale disciplina.
Consentire all’infermiere statale di superare la soglia dei 5.000€ guadagnati con attività extra professionali non equivale certamente a distoglierlo dai suoi doveri nei confronti della P.A; un infermiere qualificato e competente potrebbe benissimo, con poche prestazioni lavorative occasionali nel corso di un anno, superare la soglia predetta; inoltre il numero di 30 prestazioni non può in alcun modo essere indice di una misura universale di capacità lavorativa oltre la quale, durante il proprio orario alle dipendenze della P.A, si diventa improvvisamente non più in grado di gestire il rapporto con i pazienti e con i colleghi.
Infermiere e doppio lavoro. La legge consente di poter svolgere alcune attività extra professionali?
Ai dipendenti della P.A è consentito, mediante autorizzazione da parte dei propri dirigenti o comunicazione, di poter avere un secondo lavoro se si tratta di:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Alcune di queste attività possono quindi essere svolte anche sul presupposto di una semplice comunicazione resa al dirigente, è bene però fare riferimento al regolamento aziendale della singola amministrazione di appartenenza. L’iter autorizzativo invece dovrebbe concludersi in 30 giorni dalla richiesta con un provvedimento di assenso o diniego (non vige il principio del silenzio assenso), ma spesso, nella confusione amministrativa che impera in alcune P.A, tale termine viene spesso superato.
Sono un infermiere part-time e vorrei arrotondare il mio stipendio.
Chi ha un contratto part-time pari o inferiore al 50% può svolgere con maggiore facilità e senza incorrere nei divieti di legge di cui sopra un secondo lavoro,(eccetto la professione forense). Tenendo sempre in mente che il vincolo del conflitto di interessi rimane un ostacolo insormontabile anche per il dipendente statale che abbia un part-time: la disciplina legislativa vigente prevede che per l’infermiere pubblico siano consentite attività da libero professionista.
Se devi difenderti:
Cosa rischio se inizio un doppio lavoro pur non essendo autorizzato?
Le sanzioni disciplinari possono essere di diversa entità e variano in base all’ordinamento interno di ogni singola amministrazione. Il punto fermo è però rappresentato dal D.P.R n3/1957 che stabilisce: “ l’impiegato che contravvenga ai divieti imposti viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità sia cessata, l’impiegato decade dall’impiego”.
I rischi sono quindi tantissimi e possono includere il danno erariale con la restituzione del denaro ricevuto nel periodo di svolgimento del doppio lavoro, fino ad arrivare al più grave licenziamento.
Cosa veramente non paga?
Non paga il lavoro sommerso, non paga perché i rischi sottesi sono troppi. Spinti dalla necessità di garantire, a se stessi o ai propri cari, condizioni e possibilità di vita migliori si accetta il rischio di vivere il doppio lavoro nell’illegalità. Sembra un paradosso, ma in Italia cercare di tutelare il proprio bisogno di stabilità economica è in alcuni casi ostacolato da alcune disposizioni normative che, al fine di difendere posizioni e scelte che appaiono per certi aspetti anacronistiche, spingono o alla precarietà o al non rispetto delle regole.
La soluzione è essere consapevoli e tentare ogni mezzo legale per svolgere il proprio lavoro, farlo al di fuori dei dettami normativi non è una soluzione di vantaggio, non può e non deve esserlo. L’attesa e la speranza degli infermieri e di parte dei dipendenti della P.A è riposta in nuovi e accurati strumenti di legge che siano capaci di tutelare le differenti posizioni sociali e che si muovano in simbiosi con l’evoluzione del mondo del lavoro.
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