Caso a Catania: Responsabilità dell’Obiettore di Coscienza

Obiezione di Coscienza: Il punto sulla vicenda della giovane donna catanese morta in ospedale.

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Obiettore di coscienza: Il punto sulla vicenda della giovane donna catanese morta in ospedale.

La morte della sig.ra Valentina Milluzzo, deceduta il 16 ottobre in seguito all’aborto dei suoi due gemelli, ha suscitato parecchie critiche, soprattutto in riferimento alla presunta frase pronunciata dal medico (obiettore di coscienza) che l’aveva in cura:  “non posso far nulla fin quando i feti sono in vita”, e al conseguente comportamento dello stesso. Se ciò fosse vero, e spetterà eventualmente alla magistratura verificarne il fondamento di veridicità, il caso rappresenterebbe una grave violazione di ciò che viene definita come responsabilità medica.

 

  • Cosa è accaduto all’ospedale Cannizzaro di Catania

In Italia l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è consentita fino al raggiungimento del novantesimo giorno di gestazione, oltre questo momento si può abortire solo se vi è un imminente pericolo di vita della partoriente o un grave pregiudizio per la sua salute psico-fisica. Nel caso in esame, la donna aveva superato i tre mesi di gestazione, se il fatto che presentasse sintomi così gravi da poter ingenerare il dubbio sul suo pericolo di vita non sia stato preso in considerazione dal medico, al fine di preservare la vita di uno dei due feti (questo  è quanto sarebbe accaduto secondo la ricostruzione del marito della defunta), il comportamento integrerebbe se accertato, una fattispecie di reato.

 

  • Obiettore di Coscienza: Come si deve comportare il personale sanitario secondo la legge italiana.

In capo al personale sanitario sorge una responsabilità che ha duplice carattere civile e penale, la legge n. 194/ 78 stabilisce con estrema chiarezza i limiti e gli spazi di manovra entro i quali medici e infermieri sono costretti a muoversi:

l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”. 

Prima e dopo l’aborto il personale sanitario obiettore ha dunque l’obbligo di porre in essere tutte le misure utili per preservare l’integrità fisica della gestante, ma la legge va oltre e stabilisce con assoluta precisione che: “l’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.”  Il diritto da tutelare in questi casi è, in sintesi, il solo bene alla vita della gestante, tutela quest’ultima che deve apprestata e garantita dal personale sanitario prima ancora del diritto a nascere del feto.

 

  • Futuri approdi del sistema italiano

La legge italiana sta tentando negli ultimi anni di fare un ulteriore passo avanti, stabilendo che il diritto alla vita del nascituro debba essere commisurato e posto in relazione con il carattere qualitativo della vita stessa che ipoteticamente avrà luogo , si parla di diritto alla vita felice e sana o diritto a non nascere. Gli strumenti di diagnosi e accertamenti specifici possono consentire di prendere coscienza di eventuali gravi handicap o malattie del nascituro che ne limiteranno fortemente la possibilità di una esistenza felice, in questi casi le possibilità di aborto potrebbero essere previste in futuro non solo per garantire il diritto alla salute della madre, ma anche il diritto ad uno standard di vita dignitoso per il nascituro.

 

  • La battaglia per la vita e il confine necessario della morte.

La centralità del tema involge tematiche eterogenee capaci di suscitare reazioni e parlare alla pancia e alla “fede” dei molti, nella confusione di chi combatte la battaglia per la vita senza considerare vari aspetti di ciò che è vita (compreso la morte necessaria di uno dei soggetti coinvolti) la legge italiana scandisce con chiarezza i termini entro cui poter giocare la partita; se, nel caso di specie, le regole poste a fondamento del vivere comune sono state violate, la risposta dell’ordinamento dovrà essere quella prevista.

Martino Vitaliano Di Caudo

Martino Di Caudo

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