Riportiamo di seguito l’art2 del testo riformulato:
Art. 2. – (Minori e incapaci). – 1. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.
2. Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
3. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso informato è espresso anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo.
4. Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle DAT di cui all’articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Una disciplina quindi che necessita il più alto grado di conoscenza da parte di tutti gli operatori sanitari, proprio per il delicato ruolo che essi svolgono in un momento particolarissimo della vita umana.
Cos’è il consenso informato del paziente?
Il consenso informato è quella manifestazione di volontà espressa in maniera non equivocabile dal paziente circa il suo proposito di aderire al piano terapeutico prospettato dal personale sanitario. Il consenso informato del paziente all’atto medico non può mai essere presunto o tacito, questo, infatti, deve essere fornito espressamente, dopo aver ricevuto un’appropriata informazione anche esplicita sul percorso terapeutico.
Correttezza del trattamento sanitario e mancata informazione del paziente.
La correttezza o meno del trattamento sanitario previsto non ha poi alcun rilievo ai fini della responsabilità del professionista sanitario per ciò che attiene al piano del consenso informato. La condotta omissiva registratasi in tal senso è di per sé bastevole per dar luogo a violazione di principi costituzionalmente garantiti (Cost. art. 32, 2° co., nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Cost. art 13. la libertà personale e’ inviolabile). Il fatto che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo nelle condizioni di manifestare la propria adesione al trattamento medico previsto integra di per sé una violazione della disciplina in esame e da luogo alla responsabilità giuridica in capo al professionista sanitario.
Cosa deve e può fare l’infermiere?
Per ciò che attiene alla questione del consenso informato, il corpus normativo di riferimento indica come soggetto che deve riceverlo il medico, responsabile giuridicamente della mancanza dello stesso, ma il lavoro dell’infermiere, proprio per il carattere di assistenza al paziente e in funzione di trait d’union fra queste figure è di notevole rilevanza. L’infermiere è, infatti, investito di importanti mansioni. Mi riferisco soprattutto alle modalità esplicative delle operazioni sanitarie e alla possibilità di rendere quanto più consapevoli i pazienti circa l’esito della loro scelta. A supporto di tale tesi l’art 24 del codice deontologico infermieristico prevede che “l‘infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere”.
Leggi anche:
Informazione effettiva, corretta e attuale.
L’informazione deve essere effettiva, corretta e attuale, deve inoltre riguardare non solo la fase dell’intervento invasivo o dell’atto medico, ma anche l’analisi delle prevedibili conseguenze del trattamento, di guisa che il paziente sia messo nelle condizioni di valutare anche possibili peggioramenti delle sue condizioni di salute in forza del nesso di causalità con il trattamento stesso. Tutto ciò non deve essere confuso con le informazioni o rassicurazioni errate date al paziente circa la natura del rischio a cui si sottopone. In tal caso vi sarà un’estensione dell’inadempimento contrattuale del personale sanitario, anche per le informazioni non veritiere rese al paziente circa i possibili rischi cui va incontro (cass.07/24742).
Il consenso informato e l’urgenza delle operazioni sanitarie.
Limite all’applicazione del consenso informato si avrà nei casi in cui l’intervento dell’operatore sanitario sia derivato da un atto terapeutico necessario che sia stato poi correttamente eseguito in base alle regole d’arte ( Cass.10/2847). In tal caso, qualora il risultato dell’intervento sia un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, ma vi sia stata la mancanza d’informazione, quest’ultimo potrà richiedere il risarcimento del danno solo se dimostri che, nell’ipotesi di adeguata informazione, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento.
Responsabilità per omissione dell’informazione e responsabilità per il trattamento sanitario errato.
Altro aspetto sul quale molto spesso si tende a fare confusione è quello inerente al diverso ambito di responsabilità riferibile al consenso informato e al trattamento sanitario previsto. Come anche già anticipato, la questione del consenso informato è cosa ben diversa dal percorso sanitario stabilito, quest’ultimo, infatti, può essere corretto o no e darà vita ad un piano di responsabilità parallelo a quello afferente alla mancata informazione del paziente. Questo perché i diritti tutelati sono differenti e attengono l’uno all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche, l’altro all’integrità psicofisica.
Bisogna inoltre ricordare che in via generale spetta al medico provare l’adempimento dell’obbligazione di avere fornito una informazione completa ed effettiva sul trattamento e sulle sue conseguenze.
Martino Vitaliano Di Caudo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento