I cambiamenti delle responsabilità giuridiche degli infermieri

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E’ cambiata negli ultimi vent’anni la concezione della figura infermieristica e mutano anche le responsabilità giuridiche degli infermieri. Non è solo questione di sapere cosa si è; per proiettarsi nel futuro con nuova consapevolezza è necessario avere assoluta cognizione delle trasformazioni e degli sforzi fatti dalla categoria per arrivare al punto che stiamo vivendo.

Prima distinzione terminologica su cui soffermarsi per entrare nell’ottica del cambiamento:

per tutto il corso del ventesimo secolo l’infermiere era esclusivamente una figura ausiliaria a quella del medico, il “personale ausiliario“, relegato a funzione esclusivamente subalterna e secondaria viveva spazi di autonomia certamente ristretti. Dal 1999, muta il contesto terminologico di appartenenza e al momento ci si riferisce all’infermiere come “professionista sanitario“, ma tardava e forse tarda ancora oggi l’evoluzione della concezione stessa sottesa all’idea e al ruolo infermieristico.

Sprone essenziale per tale cambiamento è stato rappresentato dalla Magistratura. Come spesso avviene in Italia, l’iter legislativo, impigliato in lungaggini e soluzioni non agganciate al contesto sociale ha trovato nuova linfa in alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno nei fatti, costituito l’ossatura sulla quale imbastire nuove forme di tutela rispondenti alle necessità degli infermieri e dei loro pazienti. Precipitato di tali osservazioni è il necessario richiamo ad una pronuncia della Cassazione:

d’altronde questa Sezione,(…) più di recente ha ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell’autonoma professionalità dell’infermiere (soggetto che (…) svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo (…) onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico, che va oggi considerato non più ausiliario del medico, ma professionista sanitario. ( Cass. pen., Sezione IV, 21 gennaio 2016)

Posizione di garanzia dell’infermiere

Il richiamo alla posizione di garanzia in riferimento alla figura del “professionista sanitario”, apre le porte ad una notevole caratterizzazione dell’infermiere stesso. Quest’ultimo non è più soggetto esclusivamente legato al medico, ma svolge in autonomia parte delle mansioni per le quali è stato assunto. Tra le quali, in ossequio alla natura sinallagmatica del rapporto con il paziente, è necessario che la c.d.  presa in carico del paziente da parte dell’infermiere, sia regolata da istituti che ne disciplinino le possibili conseguenze di carattere civile o penale.

E’ proprio il carattere contrattuale che qualifica il rapporto tra sanitario e paziente ad aver rappresentato il tratto di maggiore novità che ha investito la figura dell’infermiere. Quest’ultimo può, infatti, nell’ambito civilistico essere chiamato in causa con l’azienda sanitaria di riferimento e dovrà sottostare a norme (art. 1218 c.c., in primis) sbilanciate a favore del paziente. Da ciò è derivato il fenomeno della medicina difensiva, alla quale, proprio per il carattere di maggiore responsabilità assorbito dall’infermiere, non sono mancati casi di sentenze con una dazione di responsabilità infermieristica notevole.

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Responsabilità giuridiche degli infermieri

Il momento di transizione, che vede l’avvento probabile delle nuove disposizioni contenute nella nuova legge sulla responsabilità professionale medica, potrebbero segnare la netta diversificazione per ciò che attiene alla responsabilità infermieristica.

Il ricorso alla responsabilità extracontrattuale con l’applicazione dell’art 2043 c.c., nell’ambito delle aziende sanitarie pubbliche, potrebbe ribilanciare questo squilibrio.   Nell’attesa di futuri sviluppi, bisogna cercare di mantenersi sempre aggiornati sulle possibili strade normative percorribili, per una maggiore tutela di sé e della classe professionale di appartenenza.

 

 

Martino Di Caudo

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