Le maggiori novità della legge 104.

Molti dei nostri lettori continuano ad interrogarsi sulla reale portata della legge 104 e sugli aspetti legali ad essa correlati. Ecco un dettagliato riepilogo delle maggiori novità giurisprudenziali e non solo introdotte negli ultimi anni.

Chi sono i beneficiari della legge?

  • i disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniugeparenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità; anche i parenti o affini entro il 3° grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d’età o siano invalidi, deceduti o mancanti (L.183/2010). La “mancanza” è una situazione giuridica assimilabile all’assenza che deve essere debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Quali sono i requisiti per ottenere i permessi?

La situazione di grave disabilità dovrà essere accertata e riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);

Il requisito contestualmente richiesto è il contratto di lavoro subordinato, anche part-time. Invece, rimangono esclusi i medesimi soggetti se titolari di un rapporto d’impiego d’altro tipo (a domicilio, domestico, agricolo, autonomo, parasubordinato).

Legge 104 e i permessi: in cosa consistono?

In particolare, nei casi in cui ricorrano tali requisiti, ai lavoratori spettano:

  • riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
  • Diversi permessi sono poi riconosciuti ai genitori di figli disabili di massimo 3 anni, o di età compresa tra i 3 e i 12 anni (un maggior numero di ore, il prolungamento del congedo parentale)

Ciò, sempre che la persona in situazione di disabilità non sia ricoverata a tempo pieno: si intende ciò, il ricovero per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

I permessi legge 104

I permessi legge 104, al centro negli ultimi anni di importanti pronunce giurisprudenziali, continuano ad essere materia di interesse per gli addetti ai lavori e non solo. I permessi legge 104 rappresentano delle vere e proprie agevolazioni in favore dei lavoratori dipendenti che, a seguito della invalidità di un proprio familiare, richiedono tempo per la loro assistenza. I lavoratori dipendenti possono essere sia pubblici che privati. Come anticipato l’utilizzo illegittimo di tali permessi ha dato vita a numerose pronunce giurisprudenziali.

Ecco il riferimento normativo:  il lavoratore che assiste il familiare disabile ha diritto alle ferie calcolate sui giorni di permesso retribuito e agli incentivi di produzione corrisposti per intero, (Legge 104/1992)

In riferimento ai giorni di permesso, la loro assegnazione e calcolo è stata parzialmente modificata nel seguente modo: la Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 54712/16 che il lavoratore non è più obbligato a fornire la propria assistenza in maniera continuativa al familiare invalido. Pur non essendoci l’obbligo continuo, il lavoratore deve comunque garantire al disabile un minimo di assistenza.

Si analizzino nel dettaglio le parole della suprema Corte secondo la quale: “Colui che usufruisce dei permessi retribuiti previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge del 1992 n. 104, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali, senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del reato di truffa il lavoratore che, avendo chiesto e ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza

Per ciò che attiene al trasferimento del dipendente le disposizioni normative di riferimento stabiliscono che il soggetto che usufruisca dei permessi della legge 104 possa scegliere, quando questo sia possibile, il luogo di lavoro più vicino a dove vive il familiare affetto da disabilità. E’ regolamentata nello stesso modo anche la situazione del dipendente al quale non può essere intimato il trasferimento senza il suo consenso, tale assunto trova parziale deroga nella recente pronuncia della Cassazione  n. 12729/17  che ha stabilito come il dipendente possa essere trasferito anche quando manchi il suo consenso per rispondere a comprovate  esigenze aziendali.

La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che i permessi 104, concorrono nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore. Questo vuol dire che il lavoratore potrà maturare le ferie anche nei giorni di permesso ottenuti per assistere il proprio parente invalido. il tempo che si trascorre accanto all’invalido va quindi conteggiato ai fini della maturazione del riposo annuale.

 

Martino Di Caudo

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