Legge 104/92 durante il turno notturno, va computata una sola giornata.

Redazione 12/04/18
Riceviamo e pubblichiamo la nota ADI Permessi ex art. 33, comma 3 Legge 104/92 durante il turno notturno, va computata una sola giornata.” su Interpello al Ministero del Lavoro e all’INPS su permessi ex art. 33, comma 3 legge 104/92.


 

Permessi ex art. 33, comma 3 Legge 104/92 durante il turno notturno, va computata una sola giornata.

È capitato spesso di dover rispondere a quesiti posti da molti colleghi infermieri rispetto alla prassi a nostro avviso del tutto illegittima, di alcune aziende ospedaliere di computare al personale turnante che usufruisce dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/92 ben due giornate di permesso anziché una, con la scusa che visto che il turno notturno che di norma va dalla ore 21.00 alle ore 07.00 -salvo qualche differenza da azienda ad azienda- si pone esattamente a cavallo tra due giornate di lavoro la prima, che vede l’infermiere iniziare il turno alle ore 21.00 fino alle ore 24.00 e la seconda giornata che dalle 24.00 arriva fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

Chi quindi per ragioni del tutto personali ed inopinabili decideva di usufruire del permesso 104 durante il turno notturno si vedeva decurtati ben due giorni di permesso 104 anziché uno, il primo che copriva il giorno precedente e il secondo a copertura del giorno successivo.

Tale prassi, ad avviso di scrive sembrava non solo inconsueta ma addirittura profilava dei limiti di legittimità Costituzionale ancorché di legge, poiché ritenevamo, giustamente, che non si poteva far scontare direttamente al dipendente, che necessitava dei relativi permessi per assistere il proprio parente disabile e/o invalido, la mancanza di una regolamentazione univoca su tutto il territorio nazionale.
Infatti la nostra ipotesi, del tutto in linea con l’interpretazione letterale della normativa sia nazionale che comunitaria, aderiva alla considerazione logico-giuridica che se per “permessi giornalieri” dovevano intendersi l’intera giornata di lavoro, questa, non poteva suscitare differenziazioni tra una giornata data in regime antimeridiano piuttosto che in regime notturno, posto che, il personale turnante che svolge la propria attività durante il turno notturno deve necessariamente avere, parimenti, lo stesso trattamento e non può quindi essere soggetto a discriminazioni di sorta.

In effetti non è una scelta diretta del dipendente quella di articolare il turno notturno dalle ore 21/22 alle ore 07.00, ma solo una modello organizzativo tipico delle aziende ospedaliere e quindi, meramente interno all’organizzazione e, come tale, non può pregiudicare gli istituti come quello della 104 solo perché non si è voluto ad esempio istituire un turno aggiuntivo, di talché, il turno notturno sarebbe quindi risultato invece che dalle ore 21.00 del giorno precedente, dalle ore 24.00 della stessa giornata, in questa circostanza, non si sarebbe verificata nessuna differenziazione rispetto a quei dipendenti che invece optavano per l’uso dell’istituto solo ed esclusivamente nei turni antimeridiani.

Per altro non abbiamo mai potuto riscontrare positivamente con nessuna azienda ospedaliera sia essa pubblica che privata, la nostra tesi, che ci vedeva certamente più favorevole alle esigenze del dipendente piuttosto che a quelle dell’azienda.
Abbiamo quindi condotto aspre battaglie in favore della nostra ipotesi, battaglie sfociate poi con la decisione di spostare l’onus probandi sulla correttezza o meno delle nostre ipotesi agli organi istituzionalmente preposti a ciò, ossia il Ministero del Lavoro e l’INPS, i quali, prontamente interpellati hanno sancito che la nostra ipotesi giuslavoristica era ed è, a tutti gli effetti, del tutto lecita e legittima, ossia, nei casi i cui il dipendente debba usufruire dei permessi 104/92 durante il turno notturno a questi non debbono essere computate due giornate di permesso ma solo una giornata.

Ennesima battaglia vinta in favore degli infermieri sempre più spesso penalizzati ed emarginati.

 

Redazione

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