Il dato che più emerge non è però solo quello attinente al tessuto sociale di riferimento (una società in cui il ricorso alla violenza privata è divenuto sistematico rappresenta il punto più basso del nostro vivere), ma bisogna porre l’attenzione ed evidenziare gli aspetti propri del ruolo infermieristico che non può essere lasciato alla mercé di coloro i quali, con il loro agire, ne umiliano il senso e la funzione.
L’infermiere in quanto incaricato di pubblico servizio
Ci si deve ricordare che l’infermiere è un pubblico ufficiale in senso lato e come tale cambiano anche le regole poste dal sistema a salvaguardia della loro intima funzione e ragion d’essere. Alla luce di questa considerazione chi, allora, dovesse tentare di acquietare la propria insoddisfazione con il ricorso ad aggressioni e quant’altro deve ricordare a se stesso cosa prevede la legge, l’art 336 del codice penale disciplina la materia affermando che:
Chiunque usa violenza o minaccia ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
i comportamenti sussumibili di tale valutazione sono quindi tutti quelli che possono obbligare l’infermiere a concludere anzitempo la prestazione lavorativa in corso, con grave pregiudizio per sé e per l’organizzazione stessa del lavoro pubblico.
Delitti del privato contro la P.A
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 336 c.p., la violenza o minaccia possono essere esercitate con qualsiasi mezzo idoneo a turbare o ad impedire l’attività del pubblico ufficiale, per di più ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia o violenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l’uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. (sez VI, 08/7482).
Cosa si rischia ad aggredire un infermiere?
Le situazioni anzidette raccomandano quindi il massimo riguardo delle figure che prestano il proprio lavoro entro i nostri nosocomi e non solo, in primo luogo per il rispetto della dignità umana, che si realizza anche nella espressione del mondo del lavoro, così come stabilito dai padri costituenti, L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, art. 1 Cost.
Interruzione di ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Non si escluda inoltre il riferimento per estremi anche al ricorso alla tutela concessa dall’articolo 340.c.p: chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
In questo caso il bene giuridico tutelato è quello alla regolarità e alla continuità dell’erogazione dei servizi e di pubblica necessità. Precisa inoltre la Corte di Cassazione che integra il reato, qualunque comportamento che provochi un’interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; né rileva che l’interruzione sia definitiva o il turbamento totale,essendo sufficiente, a tal fine, anche un’interruzione momentanea o un turbamento relativo purché non insignificante. (sez V 14/15388)
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