D.d.l Gelli a tutti i costi, ma a quale prezzo?

Il d.d.l. Gelli e il necessario stop imposto dall’attuale instabilità politica italiana sono al centro di un interessante dibattito sulla eventualità o meno, di una accelerazione del suo iter legislativo.

Opportuno evidenziare alcuni interessanti spunti a riguardo; che la disciplina della responsabilità medica, così come disegnata nel decreto Balduzzi, fosse per ciò che ha comportato il ricorso alla c.d medicina difensiva alquanto discutibile è di facile lettura, meno evidente è la salvifica soluzione prospettata dal d.d.l Gelli.

D.d.l Gelli a tutti i costi.

Se n’è parlato molto e in tanti non hanno mancato di manifestare la loro approvazione al testo del disegno di legge, da ultimo, particolarmente significativo è il ricorso allo strumento della petizione per non far arenare la proposta nel dimenticatoio del sistema Italia. Se appare quindi palese il bisogno di riforma manifestato da gran parte degli addetti ai lavori, non sembra allo stesso modo insindacabile parte della nuova disciplina.

Criticità del nuovo disegno di legge.

Andiamo per gradi, in primo luogo, con l’approvazione del D.d.l verrebbe meno il principio del contatto sociale, a seguito del quale tra medico e paziente si realizza un accordo avente efficacia contrattuale.  Tale richiamo ha importanti risvolti per ciò che attiene alle prescrizioni e tutele sancite dall’art. 1218 c.c, la nuova disciplina, invece, stabilisce che la responsabilità del medico debba ricadere nella sfera applicativa dell’art. 2043 c.c, con la conseguente applicazione della responsabilità aquiliana o extracontrattuale, dalla quale deriva una minore tutela concessa al paziente in caso di danno cagionato dal medico, per di più spetterà proprio al paziente dimostrare di aver subito il danno fornendo la prova dell’entità della lesione subita, il tutto supportato dalla necessaria presenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno stesso. Cambia con il ricorso all’art 2043 c.c., anche la prescrizione che viene ridotta a cinque anni.

Possibile violazione dei principi costituzionali.

Si realizza in tal modo, una diversificazione enorme tra gli operatori sanitari che lavorano nel privato, ai quali verrà applicata la meno favorevole disciplina dell’art.1218 c.c, mentre ai medici e agli infermieri che lavorano nel settore pubblico verrà applicato il regime della responsabilità extracontrattuale di cui all’art 2043 c.c, con uno sbilanciamento in termini di trattamento che, alcuni prevedono già, potrà essere oggetto di futura declaratoria di incostituzionalità per violazione dell’art 3 Cost.

Linee guida e responsabilità medica come cambia.

Con il ricorso al d.d.l Gelli, rimane in vita la responsabilità penale dell’operatore sanitario, ma solo per colpa grave, questa si avrà quindi, quando il comportamento del sanitario risulti privo della dovuta perizia e sia realizzato in violazione delle linee guida e delle pratiche clinico-assistenziali. Con la medesima proposta di legge si ha invece la totale depenalizzazione della colpa, con particolare attenzione alla soppressione dello strumento civilistico della colpa lieve, sempre che siano rispettate le linee guida.

L’arte medica da salvare.

Dall’attenta analisi della disciplina, sembrerebbe quindi che la responsabilità medica, così com’è stata attualmente concepita, trovi fondamento sulla violazione di regole tecniche ( linee guida e pratiche) che presentano però intrinseche limitazioni. Il rischio è quello di non comprendere bene come il funzionamento dell’arte medica e la conseguente responsabilità siano legate  più ai singoli casi concreti che a meccaniche operazioni di routine che per quanto valide e dettagliate sono comunque non adatte alla totalità delle circostanze.

Per maggiori informazioni sulle responsabilità degli infermieri:

 

Assicurazione degli operatori e rischi per il paziente.

È necessaria un’oculata indagine anche per ciò che attiene alla paventata assicurazione obbligatoria da parte dei sanitari. Una disciplina che obbliga medici e infermieri a dotarsi di copertura assicurativa senza però prevedere il medesimo impegno per le compagnie assicurative, la struttura sanitaria pubblica e privata è inoltre esentata dall’assicurazione per il danno sofferto da terzi che sia cagionato da professionisti che operino in suo favore, il tutto con grave pregiudizio per i pazienti che verrebbero così privati delle forme di risarcimento previste nei casi specifici.

In conclusione.

Dalla disamina della disciplina risulta evidente come il facile ottimismo per la soluzione dei problemi afferenti la responsabilità medica e la c.d medicina difensiva, si possa rintracciare nel d.d.l Gelli, ma solo in parte. È un po’ il solito meccanismo che negli ultimi anni sta caratterizzando i moti rivoluzionari che investono più o meno ogni ambito della vita sociale e politica italiana , il malcontento per le politiche di amministrazione della sanità hanno, in questo caso, costretto ad accontentarsi e ( per alcuni) volere a tutti i costi un provvedimento, come quello Gelli, che ha sì tratti di miglioria, ma che non risolve molti dei punti critici della sanità, spostando solo il bagaglio di precaria insoddisfazione su pazienti e incertezza sugli stessi operatori sanitari.

Martino Vitaliano Di Caudo

Martino Di Caudo

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