Prime applicazioni della nuova legge Gelli
La Corte con funzione nomofilattica, ha rinviato alla Corte D’appello perché su di essa deve applicarsi la ratio normativa espressa dalla legge 24/2017 e non la precedente Legge Balduzzi.
Partendo dal presupposto fattuale, possiamo evidenziare come la vicenda tragga origine da una controversia nella quale in primo e secondo grado era stata riconosciuta la responsabilità penale del medico per il reato previsto dall’art. 590 c.p., il quale disciplina la fattispecie delle lesioni personali colpose: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. ”. Nelle pronunce rese nei primi due gradi del giudizio le valutazioni poste in essere dai giudici individuano la responsabilità penale del medico sulla scorta di un principio che non è più applicabile in Italia, proprio perché è intervenuta la nuova Legge Gelli.
La Corte di Cassazione annulla con rinvio, affermando che nell’ipotesi in cui la condotta professionale dell’operatore sia avvenuta nel rispetto delle linee guida e delle pratiche clinico-assistenziali, quest’ultima non può ritenersi operante in capo al medico. La limitazione della responsabilità penale per l’operatore sanitario, reo di aver dato vita ad un comportamento sussumibile di valutazione colposa, nel caso specifico colpa lieve, opera anche nelle ipotesi di errori che abbiano una connotazione attinente alla colpa generica. Il superamento dell’art 3 della Legge Balduzzi, è quindi momento già presente, proprio sulla scorta delle valutazioni rese.
Il valore legale delle buone pratiche e delle linee guida
Il giudice di prima istanza e il magistrato in secondo grado, hanno quindi erroneamente applicato il principio della colpa lieve, perché non hanno preso in considerazione il nuovo valore delle linee guida e delle buone pratiche, divenute ago della bilancia per molte controversie nel settore della responsabilità sanitaria.
L’effetto della legge numero 24/2017 avrà quindi nuovo peso sul giudizio rinviato in grado di appello, la ratio alla quale dover fare riferimento è quello che rimanda al principio per il quale se l’evento dannoso si è verificato a causa di imperizia, la responsabilità dell’operatore sanitario viene meno quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida sempre che le stesse siano adeguate alle specificità del caso concreto.
Conseguenza ultima delle precedenti argomentazioni, è il netto mutamento delle condizioni in cui dovrà muoversi la magistratura nell’adeguarsi ai nuovi standard valutativi imposti dalla legge Gelli. Nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà applicare la legge ritenuta più favorevole tra quelle che si sono susseguite nel tempo.
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