Come funziona la nuova assicurazione obbligatoria per infermieri

La particolare attenzione rivolta dal legislatore al tema dell’ assicurazione obbligatoria per infermieri e medici è stato al centro dell’ultima riforma normativa sulla responsabilità medica (Legge Gelli) e ha dato vita ad opinioni contrastanti. L’attuale assicurazione ha effettivamente molto innovato alcuni caratteri propri degli istituti assicurativi, lasciandone però altri indenni.

Assicurazione obbligatoria per infermieri

L’analisi particolareggiata del nuovo mondo assicurativo riservato agli operatori sanitari necessita di un’iniziale riflessione sul tema della responsabilità civile dei sanitari stessi. In Italia si deve far riferimento alla doppia natura extracontrattuale e contrattuale del rapporto tra operatore sanitario e paziente e tra azienda ospedaliera e soggetto preso in carico da quest’ultima, in pratica la responsabilità extracontrattuale è legata alla condotta dei professionisti e quella contrattuale è vincolata alle strutture sanitarie, precipitato di tali osservazioni è che le assicurazioni hanno dato vita e predisposto specifici contratti a seconda dei casi.

Contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione cui si fa riferimento nelle disposizioni del codice civile, sono genericamente predisposte per limitare e ridurre il rischio sorto in capo all’operatore sanitario per il fatto proprio del suo lavoro, ma non ne esclude assolutamente la responsabilità. L’accensione di una polizza permette quindi di limitare il risarcimento per l’errore negligente dell’infermiere e del medico che abbia causato un danno al paziente, tale limitazione si ha in cambio del premio assicurativo da dover pagare alla società assicuratrice.

In tal senso si prenda in considerazione la particolare statuizione di cui all’art 1917 c.c., il cui intimo significato è quello di escludere la compagnia assicurativa per i comportamenti dolosi che abbiano cagionato il danno in capo al paziente, ” l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi“.

In tali tipologie di assicurazione la copertura dell’assicurato avrà quindi in riferimento alle sole condotte colpose di quest’ultimo. Tale assioma trova la propria ragion d’essere in un’altra disposizione del Codice Civile l’Art 2043, ( norma che introduce la c.d. responsabilità extracontrattuale) nel quale viene stabilito un vero è proprio obbligo per chi ha commesso il fatto di risarcire il danno a chi lo ha subito.

L’entrata in vigore della Legge Gelli ha innovato alcune delle caratteristiche peculiari delle polizze assicurative, sarà fondamentale per l’operatore sanitario fare riferimento al tempo in cui è accaduto l’evento lesivo in capo al paziente. Ciò che può fare la differenza nel caso in cui il danno sia stato cagionato dal colpevole e negligente comportamento del medico o del’infermiere sarà il tempo dell’assicurazione, poiché il periodo di copertura assicurativo può essere oggetto di specifica clausola vincolante all’interno del contratto.

La responsabilità medica, al centro di così forti mutamenti, trova nel momento assicurativo un fondamentale aspetto da dover tenere a mente. Genericamente l’assicurazione sulla responsabilità tutela l’operatore sanitario per il periodo in cui è coperto dalla polizza, ma in alcune particolari rapporti contrattuali, l’insorgere di clausole particolari limitano il risarcimento  per il fatto commesso al momento dell’errore.

L’analisi della disciplina sul tema dell’ assicurazione obbligatoria per infermieri comporta quindi anche una particolare attenzione da rivolgere ai singoli contratti assicurativi stipulati di volta in volta.

Martino Di Caudo

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