Il paziente, un signore di 87 anni ricoverato in reparto di cardiologia, era già stato visitato 4 volte dal personale medico, era monitorizzato e controllato praticamente a vista dal personale infermieristico.
Ed è per questo motivo che un camice bianco, nonostante fosse stato invitato più volte prima da un infermiere poi da altri due ad andare a controllare le sue condizioni di salute (in peggioramento), ha ben pensato di rifiutarsi, dicendosi impegnato a studiare il caso per valutare un possibile intervento chirurgico. Il paziente è poi deceduto dopo il sollecito.
Decisamente indicativa è stata la risposta che il medico all’infermiere allarmato dalle condizioni di salute del paziente: “Quel paziente è fuori di testa… tu non sei in grado di definire se un paziente è in testa o meno… non hai le competenze, quindi torna a fare il tuo lavoro”.
Quel “non hai le competenze” rivolto all’infermiere, si è però rivelato essere un’arma a doppio taglio per il camice bianco implicato. Infatti, la suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 12806 – 21, ha sottolineato che l’infermiere le competenze ce le ha eccome e il medico non le può ignorare.
I giudici di legittimità hanno perciò confermato la responsabilità nel reato già evidenziata nei primi due gradi di giudizio e hanno condannato il professionista ricorrente.
I magistrati hanno precisato che sì, in linea generale, non ci sono dubbi sul fatto che il medico, visto il suo ruolo, conservi un margine di discrezionalità nel decidere sull’indifferibile necessità del suo intervento o meno.
Una “discrezionalità di tipo tecnico, delimitata dalla regole della scienza medica e dall’eventuale presenza di discipline specifiche, anche di rango secondario, come possono essere i protocolli operativi e anche le disposizioni di natura amministrativa, oltre che consentita nei limiti della ragionevolezza”.
Ma non di fronte ai solleciti del personale infermieristico! Quando a richiedere l’intervento del medico sono gli infermieri, infatti, il primo ha “un preciso obbligo di procedere immediatamente a vistare il paziente”.
Altrimenti, come evidente nel caso descritto, si configura senza se e senza ma il delitto di rifiuto di atti d’ufficio. Secondo i giudici non vi sono giustificazioni eccetto quella, chiaramente non nel caso in questione, di essere impegnato in una situazione altrettanto urgente.
Che nella sentenza l’infermiere sia definito “paramedico” e “ausiliario”… E’ un altro paio di maniche. Piuttosto triste, nell’anno del Signore 2021.
VEDI LA SENTENZA:
Corte di Cassazione, sentenza 12806-21
Autore: Alessio Biondino
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