Decreto ministeriale 29 marzo 2001: l’infermiere professionista sanitario

Redazione 26/01/21
Il Decreto ministeriale 29 marzo 2001 definisce le professioni sanitarie e la loro tassonomia specialistica. Inoltre questa legge è importante per l’infermiere libero professionista poiché delinea la nostra professione come di natura sanitaria: implicando la possibilità di detrarre fiscalmente le prestazioni infermieristiche in quanto autonoma dalla prescrizione medica. Fatto confermato al punto 2.2 della Circolare 19/E della Agenzia dell’Entrate e che definitivamente afferma “non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.”.

Il testo del D.M. 29 marzo 2001

IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, […]. Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», «professioni sanitarie riabilitative», «professioni tecnicosanitarie» e «professioni tecniche della prevenzione»; […]; Decreta:

Articolo 1.

Le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1,
2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

Articolo 2.

Nella fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica»
sono incluse le seguenti figure professionali:

a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.

Articolo 3.

Nella fattispecie: «professioni sanitarie riabilitative» sono incluse le seguenti figure
professionali:

a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.

Articolo 4.

1. Nella fattispecie: «Professioni tecnico-sanitarie» articolata in area tecnico-diagnostica
e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:

1.1 area tecnico – diagnostica:

a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.

1.2 area tecnico – assistenziale:

a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.

Articolo 5.

Nella fattispecie: «professioni tecniche della prevenzione» sono incluse le seguenti figure
professionali:

a) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.

Decreto ministeriale 29 marzo 2001: l’infermiere è un professionista sanitario

Il Decreto Ministeriale 29 marzo 2001 è una grande conquista legislativa per gli infermieri libero professionisti, che possono quindi affermare ai loro clienti che le loro prestazioni possono essere “scaricate” dalla dichiarazione dei redditi.

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Fonti:

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