Dipendenti pubblici in smart working, arrivano i buoni pasto


In tutta Italia, i contenziosi legali riguardanti la legittima richiesta dei buoni pasto da parte degli infermieri dipendenti pubblici, non si contano più. E nel mare magnum costantemente in tempesta delle contraddizioni italiane, in cui addirittura ci sono aziende che chiedono i soldi indietro ai professionisti per i buoni pasto erogati (VEDI articolo: Buoni pasto, l’Ausl rivuole i soldi indietro dagli infermieri), arriva la notizia che anche i dipendenti pubblici in smart working avranno presto i “tickets”.

Avete capito bene: ci sono migliaia di infermieri che, in turno per 6-10 ore o più presso i nostri ospedali, devono affidarsi agli avvocati e a cause infinite per ottenere il riconoscimento al diritto di ricevere i buoni pasto da parte della propria azienda e chi, lavorando comodamente dal proprio domicilio, a quanto pare ha lo stesso diritto di usufruirne (VEDI brocardi.it).


Tutto ciò è riportato nel nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Funzioni Centrali, siglato a novembre 2024: anche per il lavoro “agile”, è prevista l’erogazione dei buoni pasto purché le ore convenzionali lavorate nella giornata corrispondano a quelle ordinarie che il dipendente avrebbe svolto in presenza (come chiarito dall’INPS, è generalmente richiesta una giornata lavorativa di almeno 6 ore complessive).

L’obiettivo di questi buoni è garantire il benessere fisico dei lavoratori, tenendo conto della necessità di una pausa pranzo durante l’orario lavorativo, indipendentemente dal luogo in cui la prestazione viene svolta.


La disciplina normativa sui buoni pasto è regolata dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017, che definisce i buoni pasto come un servizio sostitutivo di mensa, pari al valore nominale del buono stesso”. Essi possono essere utilizzati dai lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, anche in assenza di una pausa pranzo prevista dall’orario di lavoro, nonché da collaboratori non subordinati, qualora previsto.

È importante interpretare questa normativa in combinazione con le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, che stabilisce le modalità di erogazione dei buoni pasto all’interno dei diversi settori.


Un punto di rilievo è il parere pubblicato il 23 dicembre 2022 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui ogni amministrazione, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e gestionale, può decidere come gestire l’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti in lavoro agile. Questo parere ha introdotto alcuni principi chiave, tra cui:
1) Non esiste alcun divieto normativo sull’erogazione dei buoni pasto nelle giornate di lavoro agile.
2) Ogni amministrazione può stipulare accordi con le organizzazioni sindacali per garantire i buoni pasto ai dipendenti in lavoro agile.
3) Il lavoro agile è compatibile con giornate lavorative superiori a 6 ore.

Pertanto, qualsiasi decisione di negare i buoni pasto durante il lavoro agile dovrà essere adeguatamente giustificata e supportata da motivazioni relative a impedimenti organizzativi, procedurali o tecnici.


Infine, va ricordato che, con l’ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Napoli, secondo cui il buono pasto rappresenta una componente della retribuzione e, come tale, deve essere garantito anche durante i periodi di ferie.

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Alessio Biondino

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