Diventa sottufficiale infermiera dell’esercito nel 2020, ma la laurea non risulta


Una infermiera di 42 anni, originaria di Viterbo, ha visto respingere dal TAR del Lazio il ricorso contro la revoca della sua nomina a maresciallo in ferma eccezionale nel corpo sanitario dell’esercito italiano. La decisione, presa il 31 agosto 2020 dal Ministero della Difesa, era motivata dal fatto che la donna non risultava laureata Infermieristica, nonostante avesse dichiarato di possedere il titolo necessario (VEDI Tuscia Web).


La vicenda prende il via con la partecipazione della 42enne a un concorso straordinario indetto durante l’emergenza Covid-19, ai sensi del cosiddetto decreto “anti-Covid”. Il bando prevedeva l’arruolamento diretto di 120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri in ferma eccezionale di un anno. Tra i requisiti richiesti, da possedere entro il 16 marzo 2020, vi erano il conseguimento della laurea in Infermieristica e l’abilitazione professionale, documenti che la donna aveva regolarmente presentato.


Tuttavia, successivi accertamenti hanno smentito la veridicità delle sue dichiarazioni. Il 25 giugno 2020, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Viterbo ha comunicato l’avvenuta cancellazione della donna dai registri professionali. L’8 luglio dello stesso anno, l’Università di “Tor Vergata” ha certificato che la 42enne non risultava mai iscritta al suddetto corso di laurea e che non si era mai laureata presso l’ateneo.


Nonostante le contestazioni, la donna ha sempre sostenuto di essersi laureata l’11 febbraio 2016 con voto 98/110 e di aver successivamente conseguito l’abilitazione professionale. Ha anche prodotto una certificazione datata 24 maggio 2017, apparentemente rilasciata dall’Università di Tor Vergata. Tuttavia, l’ateneo ha ribadito, il 21 febbraio 2022, che non risultavano tracce della sua iscrizione, del conseguimento della laurea, né della matricola indicata.


All’udienza del 25 ottobre 2024, il quarto avvocato della 42enne ha avanzato l’ipotesi di un malfunzionamento informatico o di un attacco hacker, chiedendo la nomina di un verificatore indipendente per chiarire la posizione della ricorrente. Tuttavia, il TAR ha ritenuto sufficienti le prove raccolte e, il 27 novembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione.


La sentenza, pubblicata il 7 gennaio 2025, ha confermato la legittimità della revoca disposta dal Ministero della Difesa. Secondo i giudici, “i documenti presentati dalla ricorrente si pongono in insanabile contrasto con quanto attestato dall’ateneo. Inoltre, il Ministero non avrebbe potuto adottare una decisione diversa, considerando la mancanza di un requisito fondamentale per la nomina.


La donna è stata condannata a rifondere al Ministero della Difesa le spese processuali, quantificate in 3.305 euro, comprensive degli oneri di legge e del rimborso forfettario delle spese generali.

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Alessio Biondino

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