Professioni sanitarie e assicurazioni sulla
responsabilità.
Introdotto dagli auguri per la Giornata Internazionale dell’Infermiere e dal sempre rinnovato orgoglio per la professione del Segretario Provinciale Alfonso Caruso, seguito dal Direttore SITRA Dott. Aldo Lorenzini prima e dal Direttore Generale Dott. Peter Assembergs poi, il corso si snoda dalla questione infermieristica per entrare nel vivo “legislativo” nudo e crudo attraverso le parole del relatore, consulente ed esperto assicurativo Willis Dott. Giuseppe Pozzi.
Il relatore Dott. Pozzi apre l’incontro rispondendo ad un quesito che ci siamo posti tutti e che ci poniamo sempre più, con una teoria molto interessante:
perché le persone fanno così spesso causa ai sanitari? Perché si è così tolleranti verso altri servizi mentre si è così intransigenti verso il sanitario, medico o infermiere che sia?
L’ipotesi vantata dal relatore e dalla compagnia che rappresenta è che l’evoluzione tecnologica e scientifica degli ultimi 35 anni ha completamente spodestato il “curante” dal suo ruolo magico e insindacabile di taumaturgo.
Il sanitario parte di un contratto eventualmente da risarcire
Quello che prima poteva ritenersi un servizio concesso dal sanitario, dall’alto della sua arte e scienza, oggi è diventato un contratto tout court per cui a fronte di un corrispettivo, a volte anche oneroso, si pretende un’accuratezza e un lavoro impeccabile; di conseguenza le alte ed irrealistiche aspettative portano sovente le due parti ad affrontarsi in tribunale. Sopratutto quando le cose non vanno come si desidera o ancora peggio quando si percepisce che il sanitario non sia stato all’altezza della sua parte.
In una società civile la responsabilità sanitaria è molto sentita dal cittadino, che avverte su di sé tutto il peso dell’errore del sanitario. Per colmare questo bisogno collettivo, l’obiettivo della politica è quello di controbilanciare con delle eque aspettative di risarcimento la potenziale paura di ricevere un danno. Qui entrano in gioco assicurazioni e legislazione.
La differenza tra la Legge Gelli e la precedente Legge Balduzzi.
Sostanzialmente una prima grande differenza per il dipendente pubblico sta nell’assumere una responsabilità extracontrattuale e non più contrattuale,addossata invece all’azienda sanitaria per cui lavora. Ma che vuol dire tutto ciò?
La differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., è un’obbligazione che nasce da un fatto illecito:
“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno“.
Quindi chi abbia subito un danno ingiusto ha diritto ad agire nei confronti di chi lo ha cagionato per ottenerne un risarcimento.
La responsabilità contrattuale, invece è quella obbligazione che nasce da una non esatta od omessa esecuzione di una prestazione (esempio il sanitario che non compie o compie male una prestazione che comporta un danno al paziente) per cui il sanitario in virtù del fatto di essere debitore nei confronti del paziente (in sanità pubblica il sanitario è pagato dai contribuenti con le proprie tasse; mentre nel privato il sanitario pagato con una parcella è in debito fino al compimento del servizio) non si attiene al contratto pattuito.
Onere della prova
Responsabilità extracontrattuale: Facciamo l’esempio di un vaso che cade in testa a Tizio mentre cammina sotto due balconi. In questo caso è Tizio ad avere l’onere della prova e dovrà dimostrare che il vaso sia caduto dal balcone di Caio (che giustappunto aveva una fila di vasi a cui mancava proprio lo stesso vaso arrivato in testa a Tizio) e non da quello di Sempronio (che non aveva alcun vaso).
Responsabilità contrattuale: in questo caso il sanitario è nella posizione di debitore nei confronti del paziente, quindi l’onere della prova è invertito. Qui è logico presupporre la colpa del sanitario/debitore che avrà in carico l’onere della prova e dovrà provare di essere nella posizione di assenza di colpa e che il fatto sia stato causato da responsabilità a lui non imputabili.
Prescrizione
Nella responsabilità contrattuale la prescrizione dura 10 anni, in quella extracontrattuale 5 anni.
Ma da quando inizia il periodo di prescrizione? Da quando il paziente ha rilevato la percezione del danno, cioè quando il cittadino si accorge di aver subito un danno. Può avvenire anche molto tempo dopo da quando il fatto è stato compiuto. Esempio un paziente si accorge che le cause dei suoi continui mal di pancia sono dovute ad una garza dimenticata 10 anni prima durante un precedente intervento chirurgico, avrà altri 10 anni, se contrattuale, prima che il fatto vada in prescrizione; 5 anni se la responsabilità è extracontrattuale.
Quindi cosa cambia per il sanitario con la legge 24/2017 o legge Gelli?
Come già detto la responsabilità contrattuale viene accollata all’azienda e non al singolo sanitario a cui si riformula una responsabilità extracontrattuale. Dunque il paziente che abbia subito un danno:
- Può accusare il singolo professionista: in questo caso l’onere della prova sarà a suo carico e dovrà dimostrarlo entro i 5 anni dalla prescrizione.
- Può accusare la struttura in cui il professionista lavora: sarà quindi l’azienda a dimostrare l’innocenza del suo dipendente (ovviamente con la presenza e collaborazione dello stesso).
Questo farà in modo che il cittadino possa rivalersi sull’ente economico più forte, che possiede una maggiore disponibilità economica di risarcimento, e il sanitario potrà svolgere più serenamente il suo lavoro senza la spada di Democle di dover continuamente dimostrare di non essere in errore.
Per il resto, prendo in prestito le parole del collega Martino Di Caudo già pubblicate da DimensioneInfermiere.it, che spiegano ampiamente la natura della nuova legge 24/2017.
Istituzione di un sistema di gestione del rischio clinico
Cambia, in primo luogo, il ruolo degli infermieri per ciò che attiene alla gestione del c.d. risk management, riferibile a tutto ciò che riguarda la gestione di eventuali procedure riguardanti denunce o malfunzionamenti del sistema nell’ambito di quelli che saranno i nuovi centri regionali per la gestione del rischio. La previsione di questi centri è avvenuta con il richiamo agli artt. 2,3,4 del nuovo testo di legge Gelli. Maggiore coinvolgimento e un implemento delle responsabilità di questi ultimi nella gestione manageriale lato sensu, costringe gli infermieri ad aggiornarsi sulla gestione del rischio clinico.
Trasparenza
Al paziente è riconosciuta, tramite specifica disposizione, la possibilità del rilascio della documentazione sanitaria entro i sette giorni successivi alla richiesta, oggetto della domanda potrà quindi essere non più esclusivamente la visione della cartella clinica, con l’eccezione temporale dei 30 giorni prevista per le possibili integrazioni. Tutto questo si inserisce nell’ottica della responsabilità di natura extracontrattuale prevista dalla nuova legge, la quale prevede per il paziente danneggiato la necessità di dimostrare di aver subito il danno;
Responsabilità penale dell’infermiere e le linee guida
Gli aspetti più importanti della riforma della responsabilità professionale riguardano l’art 6 del Ddl. Disposizione mediante la quale viene ridisegnata la responsabilità penale degli infermieri. Grazie all’introduzione dell’art. 590-ter c.p, l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento del proprio lavoro, cagioni per imperizia (ignoranza-inadeguatezza-inesperienza) l’evento morte o la lesione del paziente, risponderà penalmente solo in caso di colpa grave. Fondamentale è precisare come la applicabilità della colpa grave verrà meno nel caso in cui nell’esercizio della sua attività l’infermiere abbia rispettato le linee guida e pratiche clinico-assistenziali.
Elemento caratterizzante l’attuale disciplina è il rilievo consegnato alle pratiche clinico-assistenziali e alle linee guida. Il rispetto delle quali diviene fondamentale sotto vari punti di vista, finendo per assumere un peso specifico nella dazione di responsabilità del personale sanitario anche a carattere penale, si pensi al caso della colpa grave del professionista che può essere esclusa se il comportamento carente di perizia fosse avvenuto comunque rispettando le Linee Guida o in subordine le Pratiche cliniche-assistenziali. E’ stato introdotto così il reato di “Responsabilità colposa per morte e lesioni personali in ambito sanitario”.
Cambia la visione d’insieme dell’infermiere anche per ciò che attiene all’art 5 della riforma, anche qui vengono definiti come esercenti le professioni sanitarie. Questi ultimi, nell’esercizio delle loro funzioni, dovranno attenersi alle pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida. I tratti di singolarità di ogni pratica è devoluta al lavoro delle società scientifiche individuate con decreto del Ministro della salute e iscritte in un apposito elenco.
Per l’aggiornamento delle pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida si dovrà attendere la pubblicazione sul sito web dell’Istituto superiore di sanità. Un aspetto questo che non ha mancato di suscitare polemiche per la natura incerta dei tempi di attesa. Altro particolare sul quale è doveroso riflettere è la natura stessa dell’apporto del personale sanitario alla professione in genere: l’arte medica fatta di intuito, destrezza e genialità potrebbe venir meno, se asservita esclusivamente al mero e meccanico rispetto delle linee guida e delle pratiche.
Responsabilità civile dell’infermiere contrattuale ed extracontrattuale
In tema di responsabilità civile, l’infermiere dovrà fare attenzione a distinguere due differenti piani di interesse. Se lavora presso un’azienda pubblica, si applicherà la disciplina di cui dell’art. 2043 c.c, con la conseguente applicazione della responsabilità aquiliana o extracontrattuale, dalla quale deriva una minore tutela concessa al paziente in caso di danno cagionato dall’esercente la professione sanitaria. Per di più spetterà proprio all’assistito dimostrare di aver subito il danno, fornendo la prova dell’entità della lesione subita, il tutto supportato dalla necessaria presenza del nesso causale tra la condotta dell’infermiere e il danno stesso. Cambia con il ricorso all’art 2043 c.c., anche la prescrizione che viene ridotta a cinque anni.
Differente è il caso in cui si lavori presso aziende private, in tal caso, si applicherebbe le meno favorevoli ( per l’infermiere) disposizioni di cui all’art 1218 c.c. Col le quali viene rimarcata la natura contrattuale del rapporto infermiere-paziente.
Obbligo dell’assicurazione per le strutture e per l’esercente.
In questo caso vi rimando ad un nostro articolo e vi consiglio di chiedere al vostro Sindacato. Il Nursind convenziona agli iscritti un’assicurazione per “Colpa Grave” con la sola quota associativa ma può essere liberamente aggiunta l’adesione ad una assicurazione più estesa, come quella della Willis.
Legge 24/2017 o Legge Gelli e l’assicurazione obbligatoria ancora in attesa dell’entrata in vigore
Per saperne di più sulla responsabilità dell’infermiere:
Azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario
Per ciò che attiene all’azione di rivalsa, l‘art. 9 del testo di legge da vita ad una limitazione della stessa, prevedendo che quest’ultima sia circoscritta ai soli casi di dolo o colpa grave. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l’esercente la professione sanitaria, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale.
Curiosità: il limite del risarcimento pochi miliardi di euro, 😉 .
“L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all’articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.”
“retribuzione lorda… nell’anno…, moltiplicato per il triplo”
- Retribuzione lorda annuale: 27000
- Triplo della retribuzione lorda annuale: 81000
- Il limite della condanna verrebbe: 27.000 x 81.000 = 2.187.000.000.
Tutto sommato umano.
Norme sui consulenti tecnici e inutilizzabilità dei documenti di risk managament
Un ultimo e significativo cenno anche per ciò che riguarda l’analisi dell’art 14 del provvedimento in esame. Da questo si desume come: “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina interessata nel procedimento”.
La menzione non solo dei medici ma anche ad altri specialisti, strizza l’occhio al nuovo iter di riqualificazione e dazione di responsabilità cui è soggetto protagonista anche l’infermiere (parleremo in futuro dell’infermiere forense?). Al centro, come mai prima di adesso, di un importante mutamento della sua funzione e qualificazione.
Mutano anche le previsioni normative per ciò che riguarda l’utilizzabilità da parte della magistratura dei verbali degli audit e del rischio clinico.
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