Le dinamiche attinenti all’erronea consegna comportano quindi ripercussioni di carattere penale e civile che non possono e non devono essere sottovalutate.
La consegna infermieristica scritta
Per ciò che attiene alle consegne infermieristiche scritte, si tenga in considerazione il ruolo del personale infermieristico e della sua funzione di pubblico ufficiale in senso lato.
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
E’ importante evidenziare come le consegna scritta, seppur maggiormente carente dal punto di vista del rapporto tra personale infermieristico e paziente è molto più sicura da un punto di vista legale. Una maggiore interrelazione tra le due modalità di esplicazione di tale momento ( consegna verbale e scritta) è la soluzione maggiormente auspicabile.
Le consegne infermieristiche a letto
La consegna infermieristica al letto ad esempio, comporta notevoli vantaggi per ciò che attiene al rapporto con il paziente, lo stesso avrà infatti la possibilità di conoscere al meglio l’iter del suo programma terapeutico, e potrà dar vita ad una maggiore integrazione dei dati attraverso l’osservazione diretta. L’infermiere, nel tempo del suo agire, deve tenere a mente la reazione del magistrato posto nelle condizioni di valutare il suo lavoro, per il giudice persiste il dubbio che la mancata o erronea consegna infermieristica sia stata una mancanza intenzionale, dimostrare il contrario può essere operazione difficoltosa.
Il ruolo infermieristico e la sua responsabilità
In altra pronuncia giurisprudenziale resa nel 2014 dalla corte di Appello di Genova, il giudice adito segna la linea di comportamento utile affinché si eviti di incorrere in una dazione di responsabilità per casi aventi la stessa matrice. Nel caso di specie un’infermiera è stata condannata in solido con il medico, perché aveva iniettato al paziente una dose eccessiva di cloruro di potassio non diluito, la responsabilità dell’infermiera viene sostenuta dal magistrato “per aver praticato una somministrazione di cloruro di potassio, non diluito in soluzione fisiologica, senza effettuare alcuna forma di controllo critico su quel che stava eseguendo“.
Il controllo critico del lavoro
Il giudice di secondo grado stravolge il tema portante delle argomentazioni del magistrato di prime cure, sulla base del presupposto che, pur nel convincimento della corretta impostazione terapeutica non per questo l’infermiera non doveva dar vita ad un controllo successivo sul tipo di somministrazione. La convinzione della Corte muove dal presupposto che l’infermiera, negli anni, avesse acquisito le competenze specifiche per avere cognizione delle possibili conseguenze. Secondo il giudice l’infermiere professionale non può considerarsi
“mero esecutore materiale delle prescrizioni impartite dal personale medico”, possedendo una professionalità e competenza che “gli consentono, se del caso, di chiedere, quantomeno, conferma della esattezza di una determinata procedura terapeutica, tanto più se essa è di una erroneità e pericolosità talmente clamorose ed evidenti da essere immediatamente percepibile, come tale, anche dal personale paramedico“.
Maggiore consapevolezza e responsabilità nell’esecuzione del lavoro
sulla base delle osservazioni rese si analizzi adesso, come il momento fondamentale del passaggio delle consegne debba avvenire non in maniera pedissequa, la funzione infermieristica comporta, adesso come mai nella sua storia, la necessità di un quid pluris, un momento ulteriore di consapevolezza e maggiore responsabilità nell’esecuzione del lavoro.
Foglio unico di terapia
Si prenda in considerazione in tal senso l’utilizzo del foglio unico di terapia, che oltre a consentire la visione d’insieme del piano terapeutico e delle somministrazioni effettuate, consente attraverso la “siglatura” di chi prescrive e di chi somministra l’identificazione certa di colui il quale ha posto in essere tali operazioni e le eventuali modifiche.
Principio di affidamento
Nell’ambito delle consegne si tengano a mente anche i concetti afferenti al principio di affidamento in base al quale: ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, atteso che potrà sempre fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell’osservanza delle leges artis (M.Mantovani, IL principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997)
Tali affermazioni trovano la loro naturale conseguenza se posti in relazione al lavoro di equipe , il quale è inquadrato nell’ambito di attività pluripersonali concorrenti, per cui l’eventuale responsabilità penale degli operatori rientra nel cerchio della cooperazione colposa. in tal senso si consideri la “consapevolezza da parte dell’agente che dello svolgimento di una determinata attività anche altri siano investiti “ (Cass. Sez IV 10.12.2009)
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