Una nuova sentenza (del primo luglio, ma rimodulata dalla Usl Umbria 2 fino al 31 dicembre 2021), con cui è stato rigettato il ricorso di una operatrice socio sanitaria sospesa dal lavoro (e dallo stipendio) perché non vaccinata contro la Covid-19, è stata emessa dal giudice del lavoro di Terni, Michela Francorsi.
La ‘non irragionevolezza’
Nel mare magnum di sospensioni che si vanno attuando in lungo e in largo per il paese, con tanto di tentativi per aggirarle, e dei ricorsi perduti da questo o da quell’operatore sanitario che non si vuole immunizzare, questa sentenza è resa interessante dal fatto che il magistrato in questione si è espresso chiaramente sulla ‘non irragionevolezza’ dell’obbligo vaccinale anti-Covid per impersonale sanitario.
Queste, infatti, sono state le parole della Francorsi nella sentenza, riportate da TerniToday: “Sulla base degli studi scientifici attuali, la vaccinazione è efficace ai fini dell’abbattimento del rischio di contagio per sé e per il prossimo e l’imposizione di un obbligo in tal senso nello specifico settore sanitario, alla luce del contemperamento fra l’interesse individuale alla libera scelta vaccinale e l’interesse collettivo alla salute pubblica, non è irragionevole”.
Il diritto alla salute dei pazienti fragili
Per il giudice, “è imposto al lavoratore l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, nonché quello di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione.
[…] Come affermato dal tribunale di Belluno, è da ritenere prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi a vaccinazione contro il Covid 19, il diritto alla salute dei soggetti fragili che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in quanto bisognosi di cure e, più in generale, il diritto alla salute della collettività, nell’ambito della perdurante emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19”.
Autore: Alessio Biondino
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