I presupposti normativi del consenso sanitario in Italia

Il consenso al trattamento sanitario rappresenta certamente uno degli ambiti di maggiore criticità quando ci si trova a gestire la vicenda clinica di un paziente. Atteso che con questo si intenda il consenso che il paziente dà per poter essere curato e poter agire su di lui, mediante il presente articolo si porrà l’attenzione sugli ambiti normativi posti a corollario.

I presupposti costituzionali del consenso sanitario in Italia

In primo luogo ci si soffermi sull’art 32. della Costituzione Italiana, nella quale viene stabilito esplicitamente come:
La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigentiNessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

E l’art. 13 a seguito del quale si è stabilito come:
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (come nel caso di TSO o vaccinazioni obbligatorie).

L’art. 50 del codice penale:

Il sistema gerarchico delle fonti di diritto previsto nel nostro ordinamento pone al di sotto delle norme costituzionali le disposizioni del codice penale e civile e le altre disposizioni di legge, in particolare per ciò che riguarda il consenso informato si faccia riferimento all’art. 50 del codice penale che stabilisce come: non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne

Norma questa sulla quale poter largamente disquisire, in primo luogo siamo nell’ambito della cd. scriminante del rischio consentito, mutuata dall’ambito operativo delle competizioni sportive.

 

L’art. 5 in ambito civile e le altre disposizioni di legge

Anche le disposizioni del codice civile ci aiutano a dare vita ad una macro visione della materia, in particolare l’art 5 cod.civ che prevede come: Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano altamente contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Informazione adeguata allo scopo e alla natura dell’intervento

La disposizione viene chiarita ed integrata per il precipuo ambito del consenso informato da altra disposizione normativa, l’art. 5 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo, recepita con L. 28 marzo 2001, n° 145.

Qualsiasi intervento in campo sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e informatoQuesta persona riceve preventivamente una informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura dell’intervento nonché alle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può liberamente ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento.”
“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata quando si tratti di informazioni relative alla propria salute.Ogni persona ha il diritto di conoscere tutte le informazioni relative alla propria salute. Tuttavia, la volontà della persona di non essere informata deve essere rispettata.”

la legge 22/12/17 n° 219

Anche la legge 22 dicembre 2017, n. 219 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, chiarisce lo specifico valore del consenso informato stabilendo che: La presente legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

 

I requisiti di validità del consenso:

Questo dovrà provenire: da colui che ha la disponibilità del bene giuridico protetto e pertanto non può che essere prestato dal paziente; da chi sia capace di intendere e volere; da chi abbia l’età idonea per disporre del diritto (18 anni); dai genitori ed il tutore (per i soggetti minori o comunque incapaci di consentire); è necessario che il consenso sia prestato da chi abbia formato liberamente la propria volontà e che questa sia immune da vizi;  il consenso così validamente prestato a specifico professionista sanitario in maniera chiara ed esplicita deve rimanere tale per tutto il trattamento e può essere peraltro dal paziente revocato e in tal caso l’atto sanitario non può essere materialmente interrotto qualora ciò possa arrecare grave pregiudizio alla salute del paziente.

 

Martino Di Caudo

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