Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la 25116/2021, discussa dal sito StudioCataldi.it è destinata a creare un precedente importante e a far discutere.
La pronunciazione della Suprema Corte
Da qualche giorno, infatti, non ci si può appellare ai carichi di lavoro troppo pesanti, allo stress Covid correlato, alla carenza di risorse umane, all’assenza di personale di supporto o ad altre ‘scuse’: essere ‘bruschi’ e ‘frettolosi’ con i pazienti anziani, può configurare un reato.
Secondo gli Ermellini, infatti, commette reato di maltrattamenti l’infermiera brusca e frettolosa che, mostrandosi insofferente nei confronti delle persone anziane destinate alle sue cure, tiene nei loro confronti una condotta vessatoria e prevaricatrice.
E non occorre che vi sia volontà d’infliggere sofferenza: il dolo dei maltrattamenti richiede infatti solo la consapevolezza della ripetitività e pluralità di gesti idonei a ledere la personalità della vittima.
Un modo di fare burbero, brusco e frettoloso
L’imputata, dopo essere stata condannata in Appello (per il delitto di cui all’art. 572 c.p, che punisce i maltrattamenti conto familiari e conviventi), ha presentato ricorso in Cassazione in quanto, secondo i suoi difensori, il suo modo di fare brusco e frettoloso era stato ‘confuso’ dalla Corte d’Appello con la volontà della stessa di arrecare sofferenze e umiliazioni alla paziente. La sua condotta, per gli avvocati, era da interpretarsi come pura e semplice ‘fretta’ di sbrigare il grande carico di lavoro.
Gestualità violente e sistematiche
Ma la Suprema Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni prese dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva esaminato molto approfonditamente le dichiarazioni dei testimoni, grazie a cui era arrivata alla conclusione che l’infermiera era solita ricorrere a gestualità violente e sicuramente non necessarie nell’assistere gli anziani della struttura. Il tutto in modo sistematico.
Sofferenze fisiche e psicologiche
Un modo di fare intollerabile, che non può essere giustificato sulla base della “assuefazione alla gestualità brusca”. E che non può essere definito inconsapevole: l’imputata non poteva non sapere che i suoi modi (manovre violente, frasi mortificanti e minacce) arrecavano sofferenze fisiche e psicologiche ai pazienti.
Autore: Alessio Biondino
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