Biotestamento: cosa sono le Disposizioni anticipate di trattamento e le c.d. questioni sul fine vita?
Sono sempre più frequenti i casi, certamente drammatici, di individui che a causa delle loro condizioni di salute sono ricorsi a forme di morte volontaria. Le contrapposizioni sul tema del c.d. fine vita hanno investito sia l’opinione pubblica che la giurisprudenza, lasciando strascichi notevoli e forme di riflessione anche accese. Ma perché il dibattito sul fine vita incide così tanto sull’opinione pubblica e quali sono i presupposti giuridici di riferimento?
Le questioni di fine vita investono il dibattito pubblico sopratutto per l’elevata drammaticità dei casi cui sono riferiti e per il carattere, spesso di natura giuridica, di alcuni suoi presupposti. Sentir parlare di sospensione della nutrizione o della idratazione artificiale per i malati cronici o terminali o in stato vegetativo persistente, muove nel cittadino parecchi interrogativi sulla legittimità di tali operazioni e sulla loro correttezza etico-morale.
Da un punto squisitamente giuridico e tralasciando altri aspetti della questione, si evidenzia in primo luogo come a livello internazionale la interpretazione maggioritaria considera l’alimentazione e l’idratazione forzata quali trattamenti sanitari liberamente rifiutabili dal paziente.
La precedente assenza di norme a livello nazionale
Il quadro nazionale è stato a lungo del tutto privo della normativa di riferimento, e per molti anni gli operatori si sono dovuti districare essenzialmente tra due tesi contrapposte, la prima che vedeva nella nutrizione artificiale una vera e propria terapia:
- a seguito di tale interpretazione la sospensione della nutrizione (avvenuta previo accertamento della volontà del paziente) veniva trasposta all’interno dei parametri previsti dal Codice di Deontologia medica e la sua sospensione era ricondotta nell’alveo normativo dell’art 32 della nostra Carta Costituzionale.
Altra tesi vedeva invece nella nutrizione artificiale un sostentamento vitale:
- a seguito del quale l’avvenuta sospensione configurava una vera e propria forma di eutanasia.
L’attuale disciplina: Consenso informato e Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
Con l’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2017 n.219, recante “Norme in materia di consenso informato e disposizioni di trattamento”.
Nel testo viene affrontata in maniera organica la tematica attinente al Consenso informato e delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
IL provvedimento consta di 8 articoli e prevede come nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato dell’interessato, tranne che nei casi previsti dalla legge. E’ stato così disciplinato compiutamente il diritto all’informazione in ossequio al dettato costituzionale artt.2, 13 e 32 Cost.
Le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
Con il provvedimento di cui sopra (legge 22 dicembre 2017 n.219) è possibile oggi fare riferimento alla possibilità che un soggetto maggiorenne e capace di intendere e volere possa, nel corso della propria vita, esprimere le proprie disposizioni anticipate di trattamento, indicando anche un propria persona di fiducia affinché ne faccia le veci anche con la struttura sanitaria e con il medico.
Biotestamento: Il medico è tenuto al rispetto delle determinazioni espresse, salvo il caso in cui queste risultino essere palesemente non corrispondenti alle condizioni di salute in cui versa il paziente, o quando siano state scoperte nel frattempo terapie innovative non esistenti al momento della sottoscrizione.
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