Le molestie sessuali alle infermiere nel luogo del lavoro

Le molestie sessuali alle infermiere nel luogo del lavoro: Come si manifestano, come si interviene, quali sono gli strumenti normativi su cui fare affidamento?

Le molestie sessuali alle infermiere nel luogo del lavoro

Tutto inizia con una battuta a sfondo sessuale, un apprezzamento sul rossetto, sul modo di camminare, o una palpatina quando meno te lo aspetti. I racconti sono in fin dei conti tutti simili, o meglio, trovano matrice comune nel disagio sotteso ad alcune richieste, più o meno velate, ma aventi sempre il medesimo fine.

Il passaggio culturale degli ultimi anni è stato per alcuni aspetti celere, per molti altri, invece, il corso della storia sembra essersi fermato agli anni 20 portando con sé gli strascichi biechi di un maschilismo e di una mentalità che vede il corpo delle donne oggetto inanimato di desideri e appetiti da dover soddisfare ad ogni costo.

Il più delle volte la molestia è tacitamente tollerata

Non è più tempo delle attese, non è più il tempo per accettare chi non capisce, minimizza il problema o scherza sull’accaduto. Il più delle volte la molestia è tacitamente tollerata: il vostro datore di lavoro continua a proporvi di uscire a cena e nel frattempo non si fa mancare continui commenti pubblici e volgari sul vostro aspetto fisico, o vi fa capire che l’avanzamento di carriera alla quale ambite passa dalle sue richieste, in questi casi non dimenticate che questi sono i comportamenti tipici della molestia.

Ecco, affinché la situazione si evolva, necessita un’affermazione netta di indipendenza e volontà di affrancarsi da tali situazioni e maggiore consapevolezza degli strumenti giuridici posti a salvaguardia della propria integrità psico-fisica sul luogo del lavoro.

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Cosa dice la legge?

Affinché si tengano in mente il valore e la portata della tutela concessa alle donne dall’attuale disciplina, si prenda in considerazione il Codice Sanitario Pubblico, nel blocco sanzionatorio di livello 2 che disegna i tratti delle molestie definendoli:

“Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona”, il riferimento al carattere lesivo della dignità della persona è il grimaldello che ci permette di individuare un primo limite oltre il quale non è tollerabile accettare o sminuire il comportamento vessatorio altrui. Il timore di ritorsioni o la paura di non essere credute è la prima causa che induce a non denunciare.

Viviamo in una realtà profondamente maschilista, le posizioni di potere sono spesso occupate da uomini ed è difficile venire a capo della situazione se non si accetta di dover invertire la tendenza. L’Italia è al 36° posto nel mondo, come rappresentanza femminile nella politica, e se rapportiamo il dato alle posizioni di vertice negli ospedali italiani non possiamo certo gioire. Il tutto a dimostrazione di un problema che affonda le sue radici in tanti piccoli, ma corposi problemi attinenti alla mentalità di chi lavora e vive il contesto professionale.

Le normative contro le molestie sessuali

Il codice contro le molestie sessuali ha derivazione europea, per cui la sua è una natura particolare che permette di essere applicato a tutti i contratti. Ecco la definizione di molestia sessuale: “Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.”

Qualora si sia verificato un atto di tale natura ecco cosa prevede il codice:

  1. il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
  2.  L’intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell’argomento affrontato.
  3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4 (Procedura informale – intervento della consigliera/del consigliere)

  1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
  2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5 (Denuncia formale)

  1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all’intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l’assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell’ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all’Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
  2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell’ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
  3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

Autore: Martino Vitaliano Di Caudo – Avvocato e Giornalista

Martino Di Caudo

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