Riassunto della Legge 43/2006
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” (Parlamento.it).
Articolo 2: Requisiti.
L’articolo 2 nei comma 1 e comma 2 della Legge 43/2006, definisce l’iter formativo e abilitante alla professione ed i luoghi di formazione autorizzati:
1. L’esercizio delle professioni sanitarie […] è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. […] rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, […]
2. […] L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione. […]
Il comma 3 specifica ulteriormente l’obbligo d’iscrizione all’albo professionale degli infermieri.
3. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ciò per precisare l’irregolarità dei dipendenti pubblici che supponevano di poter essere esentati dall’obbligo di adesione o aggiornamento all’albo e iscrizione all’Ordine. La pratica della professione senza l’iscrizione all’albo può addirittura comportare il reato di abuso di professione infermieristica. Con il Comma 4 viene istituito l’obbligo di formazione continua per gli infermieri come per i medici, ossia con il metodo ECM.
4. L’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.
Articolo 4 della Legge n.43 del 2006
Comma 1 dell’Articolo 4: Istituzione Ordine delle Professioni Infermieristiche
Comma 1. il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali,[…] trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali,
Nonostante la prescrizione di completare l’iter legislativo per l’istituzione degli ordini delle professioni sanitarie entro 6 mesi dalla 43/2006 è solo con la Legge 3/2018 che viene effettivamente costituito l’Ordine Professionale degli Infermieri e la sua federazione, la FNOPI.
Articolo 5: Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario
1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute
Vengono specificate le modalità con cui nell’eventualità, si dovrà ricorrere per istituire nuove professioni sanitarie, vedi la questione dell’osteopatia.
Articolo 6: Istituzione della funzione di coordinamento
1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:
Suddivide i professionisti in:
- Professionista laureato.
- Professionista specialista (con master).
- Professionista coordinatore (con master in coordinamento o management e tre anni come dipendente).
- Professionista dirigente (con laurea specialistica/magistrale e cinque anni come dipendente).
L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
Per riassumere la legge 43/06:
Definisce l’iter formativo, l’obbligo di iscrizione all’albo, l’aggiornamento professionale, istituisce l’ordine delle professioni sanitarie, la suddivisione dei professionisti e i requisiti minimi per i futuri coordinatori infermieristici.
Autore: Dario Tobruk (Profilo Linkedin, Twitter)
Aggiornato il 20/10/2020
Crediti foto: CC BY-NC-SA 2.0 di PalazzoChigi
Per saperne di più:
L’infermiere
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