Abbiamo intervistato il dott. Mauro Di Fresco (in foto), presidente dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri (AADI), riguardo il ricorso che l’associazione ha portato avanti contro un’importante ASL presso il Tribunale del Lavoro di Roma per garantire all’infermiera ricorrente di fruire integralmente, come da legge, dei suoi permessi per la legge 104/92.
Alla domanda “cosa contestate all’ASL?”, il presidente risponde: “La locuzione: “giornaliero”. Questa infatti fa intendere che il permesso copra tutta la giornata lavorativa a prescindere dalla turnazione perché, diversamente, si esporrebbe il disabile ad una ridotta assistenza perché il periodo giornaliero verrebbe alternativamente utilizzato anche per le esigenze del datore di lavoro. Invece, il giorno di permesso, deve essere completamente dedicato al disabile e la prestazione lavorativa non deve essere pretesa, come indicato anche dall’INPS”. Conclude: “La discriminazione poi è evidente anche nei confronti degli altri lavoratori che godono di altri tipi di permessi come lutto o congedo matrimoniale, per i quali qualunque sia l’orario, il permesso vale a giornata”.
L’ASL si è difesa asserendo che l’art. 52, co. 1, C.C.N.L. prevede la fruizione ad ore del permesso 104 per cui, sulla base di tale normativa, si ritiene che la giornata di permesso debba coincidere con un turno pari all’orario convenzionale che, come previsto dall’art. 27, C.C.N.L. è di 6 ore, se il dipendente lavora su sei giorni, di ore 7,12 minuti se lavora su 5 giorni. Pertanto – conclude – in un turno di 12 ore, è possibile giustificare solo 6 ore convenzionali e non le altre 6.
La sentenza del Tribunale di Roma è stata però inequivocabile: “Il lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda per una efficiente organizzazione dell’attività lavorativa. Per “lavoro a turni” si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari. Anche le circolari INPS e la giurisprudenza riportata nel ricorso dell’infermiera spingono per tale interpretazione”.
L’AADI porta quindi a casa un’altra vittoria, in quanto il ricorso è accolto e pertanto la ricorrente potrà fruire dei permessi in modo tale che una giornata di permesso coincida con il turno di 12 ore svolto. Ringraziamo quindi l’associazione che ogni giorno lotta per tutelare i diritti degli infermieri.
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