Licenziato il lavoratore che occulta le pratiche all’interno dell’armadietto personale.

Redazione 10/03/17
Riceviamo e pubblichiamo con piacere il Commento a Cassazione sez. Lavoro n. 5314, 2 marzo 2017 redatta dal Dott. ****************, Infermiere Forense.

Licenziato il lavoratore che occulta le pratiche all’interno dell’armadietto personale.

La Corte territoriale di Napoli conferma il licenziamento del lavoratore che aveva occultato per anni le pratiche di richiesta di ricongiungimento degli anni di servizio e di richiesta di riscatto degli anni di ******.

Il lavoratore fa istanza in Cassazione per ribaltare la sentenza di condanna, la Suprema Corte dal canto suo esprime in sintesi i seguenti motivi di ricorso;

  • Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che l’istituto per il quale lavorava, ossia l’INPS, non ha differito l’audizione anche se il ricorrente ha prodotto un certificato medico che comprovasse le ragioni ostative alla presenza in tale sede. Inoltre denunciava le irregolarità commesse dall’istituto in merito all’accertamento della condotta del ricorrente – apertura dell’armadietto personale durante il periodo di malattia e la mancanza del relativo verbale di apertura mai prodotto all’incolpato – in più la denegata richiesta di visionare il fascicolo disciplinare sequestrato dal P.M..

  • Con il secondo motivo, lamenta la violazione del codice disciplinare interno nella parte che riguarda la violazione dell’armadietto personale da parte del direttore dell’istituto senza averne dato preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria e in assenza di contraddittorio, senza peraltro aver sospeso il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale.

  • Con il terzo motivo, lamenta la mancata affissione del codice disciplinare sul rilievo che il licenziamento del ricorrente non era fondato su un grave violazione dei doveri fondamentali e inoltre che il codice è stato modificato e pubblicato sul sito nel periodo di malattia del lavoratore.

  • Con il quarto motivo, lamenta che il licenziamento era di natura ritorsiva e che era prassi consolidata che durante i periodi di malattia lunghi o medio-lunghi ci si asteneva da iniziative finalizzate alla verifica dello stato d’avanzamento delle pratiche; altri lavoratori sottoposti a procedimento penale non erano stati sospesi dal servizio e non gli erano stati controllati gli armadietti personali. Inoltre le pratiche inevase erano a massimo 5 e che quindi il danno valutato dalla Corte dei Conti nell’ammontare di 27.000 € era sproporzionato.

La corte esaminati i motivi del ricorso decide;

  • Il primo motivo va rigettato perché ha ritenuto la volontà del ricorrente di essere ascoltato a sua difesa tardiva, posto che aveva acconsentito solo due giorni prima dell’audizione, e ha rilevato inoltre che lo stato di malattia non era improvviso ma perdurava da diverso tempo, e ha escluso che la presenza fisica del lavoratore fosse indispensabile per la compiuta difesa, in quanto l’INPS aveva messo a disposizione del ricorrente, o a persona da lui delegata, tutto il carteggio relativo agli accertamenti effettuati nel corso del procedimento disciplinare e che l’impossibilità della difesa non poteva di certo derivare dal sequestro penale dei documenti necessari per le attività difensive. La corte ha sancito come ai sensi della L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 7, comma 2, in caso di irrogazione di licenziamento disciplinare il lavoratore ha certamente diritto ad essere ascoltato, tuttavia ove il datore di lavoro, a seguito della richiesta, abbia convocato il lavoratore per una certa data, questi non ha diritto al differimento dell’incontro limitandosi ad addurre impossibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass. 1406/2016, 9223/2015, 23528(2013, 7492/2011). Il lavoratore non ha un diritto incondizionato al differimento dell’incontro.

  • Il secondo motivo è inammissibile, si afferma la statuizione di legittimità rispetto all’accesso datoriale alle pratiche custodite nell’armadietto in uso al ricorrente, atteso che non è indicata nessuna norma o contratto violato.

  • Il terzo motivo, risulta altresì inammissibile il punto ove il ricorrente sostiene che, in pendenza del procedimento penale, l’INPS avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare.

  • Il quarto motivo è inammissibile poiché sotto la parvenza di violazioni di legge, le valutazioni mirano solo a una rivalutazione del merito della sentenza della Corte territoriale che ben ha fatto nel merito.

La Corte per altro rileva che le prospettazioni fatte dalla parte ricorrente a supporto delle succitate censure non sono direttamente correlate con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, come l’affissione del codice disciplinare o riguardo alla natura ritorsiva del licenziamento.

Alla luce di quanto considerato le suddette deduzioni difensive esposte dal difensore della parte ricorrente sono prive di significato, poiché ripetono argomentazioni già espresse nel precedente ricorso, ovvero insistono sul “prudente apprezzamento del giudice” muovendo critiche eccentriche rispetto al perimetro del presunto vizio di cui all’art. 360, comma 1. c.p.c. – nel punto della sentenza di merito dove la difesa rileva la mancata giustificazione e tardività al rinvio dell’audizione del lavoratore – cosa che la Suprema Corte non può giudicare poiché sottratto al giudizio di legittimità, inerenti solo al merito.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio.

Ennesima sentenza a dimostrazione che le eventuali eccezioni da muovere in sede disciplinare devono essere fondate su aspetti cogenti e legittimi, non si può argomentare a difesa del dipendente di fatti che non attengono alla procedura e che servono solo a gettare fumo negli occhi nel tentativo di fuorviare le decisioni del giudice.

Redazione

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