L’infermiere, il lavoro in équipe medica e la sua posizione di garanzia

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La valutazione giuridica circa l’operato dell’infermiere in tema di responsabilità penale derivante dal lavoro in équipe medica involge tematiche differenti inerenti ai presupposti giuridico-dottrinali della posizione di garanzia (art40 c.p). Il tema risulta essere particolarmente importante perché mediante lo stesso si riescono ad evidenziare gli obblighi giuridici di tutela della salute del paziente da parte dell’infermiere.

Cos’è la posizione di garanzia?

Siamo nell’ambito de c.d reati omissivi, che si avranno ogni qual volta la condotta dell’agente non è attiva ma si sostanzia in una omissione  (non aver posto in essere una condotta che si aveva l’obbligo giuridico di realizzare) e si sostanzia a norma dell’art 40 comma 2 del codice penale nel non aver impedito un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire e che quindi equivale a cagionarlo. Necessario al fine di inquadrare la causalità omissiva è, dunque, la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento da parte di quei soggetti che, per il carattere particolare del loro lavoro o altro, hanno l’obbligo giuridico di attivarsi per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.

Secondo una prima impostazione formale sono portatori di una posizione di garanzia tutti coloro i quali a seguito di  legge,  sentenze, ordinanze dell’autorità giudiziaria, contratto, regolamenti, atti amministrativi, precedente attività pericolosa, volontaria assunzione di un obbligo di garanzia e consuetudine, possano attivarsi per non far verificare l’evento.

Impostazione differente si ha se si considera tale posizione derivante non solo dalle fonti sopra citate ma anche direttamente dall’ordinamento. L’ipotesi è nel caso in cui tale posizione sia posta in capo a specifici soggetti al fine del rispetto di un generale obbligo di garanzia e tutela di interessi meritevoli ( ad esempio i genitori sui figli).

In particolare per ciò che attiene all’infermiere si tenga in mente come oltre ai principi generali si debba fare riferimento all’art. 1 L. 251/2000  a seguito del quale “gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura ed alla salvaguardia della salute individuale e collettiva” e ad altre disposizioni recenti che evidenziano il precipuo rimando agli obblighi di garanzia.

Chiarita cos’è la posizione di garanzia passiamo adesso ad individuare nel dettaglio in che termini questa possa essere correlata alla responsabilità penale dell’infermiere derivante dal lavoro in équipe.

In primo luogo è necessario, al fine di intendere qual è l’esatta collocazione penale del comportamento dell’infermiere, che questi non abbia più come in passato un rapporto di subalternità nei confronti del medico, e che l’infermiere si muova in autonomia anche in contesti d’équipe o quando debba somministrare dei farmaci.

 

La somministrazione dei farmaci e la posizione di garanzia dell’infermiere.

Per ciò che attiene al secondo caso, ovvero la somministrazione di farmaci una importante e recente pronuncia della Cassazione ha stabilito come all’infermiere, in virtù di questa nuova visione ed autonomia del suo lavoro, spettino compiti non solo di mera e pedissequa somministrazione del farmaco, ma anche e soprattutto di “vigilanza” sull’esattezza della prescrizione. Una condotta questa assolutamente differente rispetto a ciò che era stabilito nel mansionario in tema di somministrazione, e che segna con maggiore vigore i tratti di distinzione tra la vecchia figura dell’infermiere e la nuova.

Gli infermieri nel momento in cui si apprestano a somministrare il farmaco devono farlo verificando che si sia operando attraverso il giusto farmaco, che sia giusta dose, che la via sia giusta, che sia giusto orario, che sia giusta la registrazione, giusto il controllo e infine che sia giusto il paziente: la regola delle sette G.

  • Per ciò che attiene, nello specifico, al rischio dell’infermiere questo, è bene precisare, che riguardi solo la fase della somministrazione, mentre spetta al medico il compito della prescrizione del farmaco, di guisa che l’infermiere sia responsabile per la mancata segnalazione e comunicazione al medico circa la natura del suo errore.
  • Differente è invece l’ipotesi di inesatta valutazione di una prescrizione corretta derivante da un comportamento negligente del medico ( prescrizione scritta male o addirittura illeggibile). In tali casi spetta all’infermiere attivarsi per tentare di fugare ogni dubbio circa l’esatto contenuto della prescrizione.
  • La responsabilità sarà solo dell’infermiere quando una esatta prescrizione medica supportata dalla chiarezza comunicativa della stessa, non sia seguita da una corretta fase di somministrazione. In tutti questi casi è proprio in virtù della posizione di garanzia dell’infermiere che dovrà attivarsi per garantire al paziente la tutela del suo diritto alla salute che su di esso ricadrà la responsabilità.

Il lavoro in équipe medica

Per ciò che riguarda il lavoro in équipe medica stricto sensu, occorre precisare che l’infermiere, anche in questi casi, goda di sempre maggiore autonomia, ma la necessaria presenza di un’azione collettiva declinata in un unitario intervento può delle volte assottigliare il margine di distinzione tra le singole componenti operative. Ragion per cui si è assistito negli ultimi anni alla nascita di un doppio canale interpretativo circa la natura dei singoli apporti, in particolare qualora l’infermiere sia uno strumentista è possibile che, in riferimento alla natura del suo apporto, a questi possa essere addebitata una forma di responsabilità in solido con il capo équipe,

Altro orientamento dottrinale disegna in capo all’infermiere un’altra forma di responsabilità che potrebbe essere caratterizzata, in caso di evento dannoso, per il fatto di manifestare i suoi effetti solo per la quota singola di responsabilità dell’infermiere. Tale ultimo orientamento sembra inoltre quello maggiormente significativo anche perché sposato da gran parte della giurisprudenza attuale.

Leggi anche: La responsabilità di equipe e l’obbligo di diligenza della prestazione

 

 

 

 

Martino Di Caudo

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