In fondo, il mobbing si realizza proprio partendo da questi presupposti, uno negativo e l’altro positivo:
- qualcuno non vuole che il vostro sogno si realizzi, o che possiate ambire alla posizione lavorativa desiderata.
- qualcuno spera di poter declassare la vostra professionalità, ridimensionando la sfera e l’ambito di applicazione delle vostre competenze.
Se siete, vostro malgrado, vittime di comportamenti che integrano talune delle ipotesi paventate ecco come comportarsi e cosa sapere:
- In primo luogo bisogna sempre tenere in considerazione che è nel vostro diritto vivere in un contesto di lavoro che premi le vostre qualità e ambizioni, non abbiate in alcun modo timore di denunciare comportamenti che possano essere lesivi di tali diritti. Il ruolo rivestito da ogni singolo individuo determina una spirale di fiducia in soggetti che hanno vissuto identiche situazioni. La categorizzazione del fenomeno è, inoltre, molto difficile da inquadrare entro ambiti standardizzati e muta al mutare del momento culturale vissuto. Siate quindi coraggiosi, anche se questo può comportare rinunce e fatica, potete essere da esempio positivo per molti.
- Siate attenti ai segnali, quali? Eccone alcuni:
- Siete oggetto di continua discussione negativa davanti ad altri colleghi e pazienti, di modo che vi sentiate in qualche modo mortificati umanamente e professionalmente.
- Ogni disservizio è addebitato ad un vostro colpevole agire o non agire, prescindendo tale conclusione da ogni accertamento di responsabilità.
- Siete al centro di un’opera denigratoria davanti ai pazienti con comportamenti spesso manifesti.
- In modo sistematico è stata fatta terra bruciata nel rapporto con colleghi e superiori.
- Siete al centro di un’opera di convincimento sulla vostra inidoneità al lavoro e al ruolo esercitato, così da esservi richiesto a breve uno “spontaneo” allontanamento.
- Da tenere sempre a mente:
tutti questi comportamenti sono reiterati nel tempo, hanno carattere lesivo della vostra salute e personalità, vi è nesso eziologico tra condotta del datore di lavoro o collega e il vostro pregiudizio psicofisico, vi deve essere un intento persecutorio alla base dei comportamenti lesivi.
Se siete vittima di mobbing infermieristico:
- Fondamentale è inoltre sapere quali sono le categorie di Mobbing:
- Mobbing verticale: siamo in presenza della fattispecie più comune, anche perché più facile da realizzare, in questi casi è il vostro diretto superiore a porre in essere quei comportamenti lesivi del vostro diritto. In questo caso possiamo parlare anche di Bossing.
- Mobbing orizzontale: in questo caso sono i colleghi a realizzare comportamenti atti a rendere il luogo di lavoro non adatto a garantire il vostro benessere e i vostri diritti, le ragioni, in questo caso, possono essere dalle più disparate e vanno dall’invidia, al razzismo, allo spirito di becera competizione, ecc…
- Mobbing strutturale o organizzativo: in questo caso più che una dolosa volontà da parte dell’azienda di realizzare i comportamenti lesivi del vostro diritto, vi è una prassi consolidata da anni, supportata da ignoranza o vetuste modalità di intendere il lavoro.
- Ricordate che la legge vi tutela:
- La tematica in questione assurge a rango costituzionale, quando si tratta di tutelare il lavoratore nell’ambiente del lavoro, che deve permettere di esplicare la sua piena personalità e le sue capacità professionali ( artt.2,3 e 41 Cost.)
- Art 2043 c.c., con il generale principio del neminem laedere, a seguito del quale chi cagiona un danno ingiusto, obbliga chi ha commesso il fatto doloso o colposo a risarcire il danno.
- Art 2087 c.c., mediante il quale è statuito come il datore di lavoro debba adottare le misure in grado, secondo la particolarità del lavoro, di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Perché si configuri il mobbing è necessario cioè che la condotta si risolva in: “sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui possa derivare la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità” ( Cass.09/3785 ).
- Art 2103 c.c., a seguito del quale non è possibile dar vita al demansionamento dell’infermiere, con l’unica eccezione del c.d. repechage nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa. In pratica è la scelta del male minore, piuttosto che essere licenziati si può accettare di essere adibiti a mansione inferiore.
- Anche i procedimenti disciplinari possono celare un atto di mobbing e porsi in antitesi con i dettami di cui agli 1175 e 1375 c.c., quando, infatti, la fase ispettiva, o di contestazione dell’addebito, o quella istruttoria o sanzionatoria rappresentino strumenti utili al solo fine di integrare la condotta vessatoria in questione, in questi casi si potrebbe parlare di mobbing.
- In ambito penale non è possibile qualificare i comportamenti vessatori di cui sopra, di modo che si realizzi il reato di Mobbing, ma al lavoratore è apprestata la tutela garantita dal ricorso a precipue fattispecie di reato applicabili di volta in volta.
- Non sono rari in Italia, ma soprattutto in paesi del nord Europa, casi di suicidio indotti da comportamenti aventi il carattere del mobbing. In questo caso si può parlare di istigazione o aiuto al suicidio, art. 580 c.p., Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.
- L’art 660 c.p., disciplina il reato di molestie, il cui ambito di applicazione è spesso riferibile al contesto lavorativo: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”
- Altro comportamento in grado di integrare una fattispecie di reato di cui spesso sono oggetto gli infermieri sono le violenze private, in questo caso la legge stabilisce all’art.610 c.p.,: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni .
- È possibile che dichiarazioni o frasi nell’ambito del contesto lavorativo, soprattutto se rese davanti ad altri soggetti, possano ledano la vostra integrità psicofisica, in questo caso non è raro che si stia parlando di diffamazione, art 595 c.p., chiunque, comunicando con più persone , offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato , la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
La disamina di ciò che è mobbing implica quindi vari accorgimenti di natura giuridica. Ritengo, però, strumento altrettanto indispensabile, quale forma di tutela preventiva, la natura di intima consapevolezza del proprio agire da parte dell’infermiere, il quale, non può e non deve essere più travolto dal timore di stare errando nell’esplicazione del proprio lavoro, forte, in questi casi, del diritto a vivere in un contesto di sviluppo delle proprie capacità e nel rispetto della sua persona.
Martino Vitaliano Di Caudo
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