Responsabilità infermieristica: penale e colpa tra imprudenza, imperizia, negligenza

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Parliamo della responsabilità infermieristica e del Art 42 del codice penale sulla definizione del concetto di colpa: “Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione.” 

Responsabilità infermieristica: penale e colpa tra imprudenza, imperizia, negligenza

Il tema della colpa ha trovato nei nostri articoli tantissimi riferimenti, l’intento che muove la presente stesura è quello di fornire ai nostri lettori una disamina chiara e concisa di tale concetto giuridico, al fine di un migliore inquadramento normativo dei casi di volta in volta analizzati.

L’elemento psicologico del reato

Parliamo in generale degli elementi psicologici del reato, o ancor più in generale siamo nell’ambito di quella coscienza e volontà della condotta (c.d suitas) che consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione e dell’omissione. In tema di elemento soggettivo è necessario distinguere differenti tipi di condotta, quella colposa appunto, quella dolosa, e quella preterintenzionale. Le ultime due saranno oggetto di specifico richiamo nei prossimi articoli.

La colpa

Fondamentale è anche un breve cenno ai concetti di imputabilità e di nesso di causalità, il primo quale capacità di intendere e di volere, rappresenta un modo d’essere dell’individuo che attiene alla sua maturità psichica o alla sua sanità mentale; il secondo disciplinato dall’art 40 c.p attiene al rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione (o la condotta) e l’evento affinché la condotta stessa sia punibile.

Il concetto di colpa

Poiché si definisca il concetto di colpa quale elemento soggettivo del reato bisogna far riferimento all’art 43 c.p che al terzo comma stabilisce che è il delitto è “colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”

Il comportamento atto ad integrare un delitto colposo può essere: contro l’intenzione, ovvero non voluto, il che significa che la colpa consiste nel provocare un evento senza volontà; inoltre a differenza del dolo, possiamo riscontrare dei casi in cui si ha la rappresentazione dell’evento, ma non la volontà.

L’accertamento del giudice

Si tenga sempre in mente che nei casi di delitti colposi l’agente sta ponendo in essere la sua condotta in  oggettivo contrasto con i dettami prescritti dall’ordinamento, sempre che risulti  che l’atto era in qualche modo prevedibile. Al fine di ascrivere a titolo di colpa il comportamento all’agente è inoltre necessario accertare che l’evento era evitabile. Il giudizio d’imputazione così posto in essere dal giudice secondo una valutazione ex post, mira a valutare cosa sarebbe accaduto se il comportamento dell’agente non si fosse distaccato dal dettato prescrittivo.

 

Bisogna inoltre valutare il comportamento dell’agente sotto il profilo della prevedibilità, intesa come possibilità in capo all’agente di rappresentarsi in mente l’evento dannoso come conseguenza della sua azione od omissione.

Il criterio della negligenza:

nei reati colposi per intendere il grado di negligenza si fa riferimento alla diligenza media degli uomini commisurata al singolo comportamento dell’agente. Va applicato il criterio della negligenza con riferimento specifico alle mansioni di vigilanza svolta nei confronti di soggetti, che sovraintendono ad attività comportanti una elevata incidenza del rischio, per la incolumità propria e dei terzi. (sez IV 86/12416

imprudenza:

per ciò che attiene al’imprudenza può caratterizzare l’operato della persona priva delle nozioni tecniche necessarie per il compimento di un’attività pericolosa che non può essere valutata alla stregua di chi è tecnicamente competente. Il parametro di apprezzamento della colpa può essere solo quello dell’ordinaria diligenza e della prudenza richieste dalle regole di comune esperienza.

imperizia:

il concetto di imperizia deve essere valutato in concreto ed in rapporto alla qualifica e all’attività svolta dal singolo agente.

Infine oltre che per negligenza, imprudenza o imperizia, può essere valutata dal giudice anche l’inosservanza di leggi, regolamenti o discipline:  le prime (negligenza, l’imprudenza e l’imperizia) sono regole di condotta; le seconde sono regole giuridiche; in tutti questi casi l’evento è ricollegabile alla condotta dell’agente, perché si verifica per l’inosservanza di regole cautelari.

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Martino Di Caudo

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