Analizziamo in questo articolo le conseguenze per i sanitari del settore pubblico e privato che, a partire dal 15 ottobre, non sono in possesso del Green Pass.
Indice dell’articolo
- Cosa succede ai Sanitari senza Green Pass nella Pubblica Amministrazione?
- Cosa succede ai Sanitari senza Green Pass nel settore privato?
- Sanitario senza Green Pass: cosa comporta l’assenza ingiustificata?
- Quali sanzioni rischiano i sanitari senza Green Pass?
- Quali sanitari non hanno l’obbligo di Green Pass?
Cosa succede ai Sanitari senza Green Pass nella Pubblica Amministrazione?
Da inizio provvedimento fino al termine dello stato di emergenza, ovvero dal 15 ottobre al 31 dicembre prossimo, salvo altre proroghe, il personale sanitario delle pubbliche amministrazioni, per effetti del nuovo articolo 9-quinquies inserito nel Decreto legge 22 aprile 2021 numero 52, sono tenuti al possesso e ad esibire su richiesta il certificato verde.
Quali dipendenti sanitari sono coinvolti da questo provvedimento?
Tutto il personale dipendente e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o volontariato, svolgono la loro attività all’interno del servizio.
Il sanitario, che risulti privo di certificazione verde nel proprio luogo di lavoro e che non abbia diritto ad alcuna esenzione, verrà considerato come assente ingiustificato “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza”.
Quali saranno le conseguenze per i sanitari senza Green Pass?
Le conseguenze per i sanitari che segnalano di non essere in possesso di certificazione verde e che quindi vengono assoggettati come assenti ingiustificati dall’azienda sono di non aver diritto a retribuzione, compensi o emolumento di alcun genere per i giorni di assenza ingiustificata ma, d’altro canto, viene garantita la conservazione del posto di lavoro, senza predisposizione ad ulteriori sanzioni disciplinari.
Caso diverso per coloro che, nonostante non posseggano il Green Pass, accedano ai luoghi di lavoro contra legem. In questo caso per i sanitari che accedono al luogo di lavoro senza certificazione verde è prevista:
- sanzione amministrativa dai 600 ai 1500 euro, che può raddoppiare in caso di recidiva;
- possibili “conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”.
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Cosa succede ai Sanitari senza Green Pass nel settore privato?
Il testo del DL 52/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” prevede come per il pubblico, le stesse predisposizioni anche per i sanitari del settore privato.
Ad esempio, sono considerati soggetti ad obbligo di norma i sanitari del settore privato che ricadono in queste categorie:
- lavoratori subordinati, autonomi e parasubordinati, ivi compresi amministratori e collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori impegnati nel luogo di lavoro in virtù di contratti di somministrazione o appalto;
- tirocinanti, volontari e praticanti.
I soggetti coinvolti dall’obbligo e che “non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro” sono considerati assenti ingiustificati.
Sanitario senza Green Pass: cosa comporta l’assenza ingiustificata?
L’assenza ingiustificata da parte dei sanitari pubblici e privati è dovuta, come da norma, all’impossibilità di poter presentare la certificazione verde e comporta conseguenze sulla retribuzione anche se prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Quindi, per i sanitari senza green pass, l’assenza ingiustificata comporta:
- l’assenza di retribuzione o di qualsiasi forma di compenso economico;
- la mancata maturazione ed emissione di diritti annessi alla retribuzione come contributi, ferie, permessi, TFR, detrazioni da lavoro dipendente o simili.
Gli aspetti giuridici dei vaccini
La necessità di dare una risposta a una infezione sconosciuta ha portato a una contrazione dei tempi di sperimentazione precedenti alla messa in commercio che ha suscitato qualche interrogativo, per non parlare della logica impossibilità di conoscere possibili effetti negativi a lungo termine.
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La necessità di dare una risposta a una infezione sconosciuta ha portato a una contrazione dei tempi di sperimentazione precedenti alla messa in commercio che ha suscitato qualche interrogativo, per non parlare della logica impossibilità di conoscere possibili effetti negativi a lungo termine. Il presente lavoro intende fare chiarezza, per quanto possibile, sulle questioni più discusse in merito alla somministrazione dei vaccini, analizzando aspetti sanitari, medico – legali e professionali, anche in termini di responsabilità. Fabio M. DonelliSpecialista in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni e in Medicina dello Sport. Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano nel Dipartimento di Scienze Biomediche e docente presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Già docente nella scuola di Medicina dello Sport dell’Università di Brescia, già professore a contratto in Traumatologia Forense presso l’Università degli Studi di Bologna e tutor in Ortopedia e Traumatologia nel corso di laurea in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Siena. Responsabile della formazione per l’Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica. Promotore e coordinatore scientifico di corsi in ambito ortogeriatrico, ortopedico-traumatologico e medico-legale.Mario GabbrielliSpecialista in Medicina Legale. Già Professore Associato in Medicina Legale presso la Università di Roma La Sapienza. Professore ordinario di Medicina Legale presso la Università di Siena. Già direttore della UOC Medicina Legale nella Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di Siena, membro del Comitato Etico della Area Vasta Toscana Sud, Membro del Comitato Regionale Valutazione Sinistri della Regione Toscana, autore di 190 pubblicazioni.Con i contributi di: Maria Grazia Cusi, Matteo Benvenuti, Tommaso Candelori, Giulia Nucci, Anna Coluccia, Giacomo Gualtieri, Daniele Capano, Isabella Mercurio, Gianni Gori Savellini, Claudia Gandolfo.
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Quali sanzioni rischiano i sanitari senza Green Pass?
Sanitari non in possesso di certificazione verde e che si presentano sul luogo di lavoro in violazione delle norme incorrono nel rischio di ricevere una sanzione amministrativa dai 600 ai 1500 euro, raddoppiata in caso di recidiva e in sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal proprio contratto collettivo e regolamento aziendale interno.
Le sanzioni disciplinari sono comunque erogate nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori che prevede:
- che il codice disciplinare sia portato a conoscenza dei lavoratori;
- che la contestazione sia ufficialmente scritta;
- che il lavoratore abbia il diritto, entro cinque giorni dalla contestazione, di presentare eventuali giustificazioni o replicare;
- e che al trascorrere dei cinque giorni, venga adottato il provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro o accolte le giustificazioni del dipendente.
Escluso il rimprovero verbale a cui non si applica la procedura, le sanzioni disciplinari applicabili dall’azienda e generalmente contenute nei vari contratti collettivi nazionali sono:
- rimprovero scritto o censura;
- multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione base;
- sospensione dal servizio;
- licenziamento con o senza preavvisto
Quali sanitari non hanno l’obbligo di Green Pass?
Le nuove disposizioni non coinvolgono i sanitari che per vari motivi sono esenti dall’obbligo di aderire alla campagna vaccinale, in virtù di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri indicati dalle Circolari del Ministero della Salute estesa sino al 30 novembre 2021 (Circolare n. 43366 del 25 settembre 2021).
Autore: Dario Tobruk (Profilo Linkedin)
Fonte: LeggiOggi.it
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