L’estrema ratio dello sciopero in un’Italia altrimenti immobile
Per gli addetti ai lavori, le ragioni che muovono gli operatori sanitari in direzione di un clamoroso sciopero non sembreranno assolute novità (era circa un ventennio che ciò non accadeva), ma l’evidente mancanza di risposte da parte della politica ha costretto infermieri, medici tecnici radiologi e di laboratorio ad utilizzare, come estrema ratio, lo strumento dell’astensione collettiva. In altri termini la misura è colma, ed il comparto sanitario nella sua interezza ha ritenuto di dover agire con le maniere forti (il rischio della paralisi totale del servizio pubblico è fuori discussione, i servizi pubblici essenziali saranno garantiti in ossequio al dato costituzionale di riferimento).
Quali sono le ragioni dello sciopero?
- Si sciopera in primo luogo per la paura di un possibile rinnovo dei contratti in senso peggiorativo. Un paese nel quale la possibilità di sviluppo economico di una intera categoria è ancorata al pressoché immobilizzo delle istituzioni sulla tematica in questione ha condotto ad un depauperamento del valore di mercato delle professioni sanitarie in Italia, a tutto vantaggio di altri paesi che continuano ad attingere a mani piene dal bacino dello stivale.
- Si sciopera inoltre per ottenere il c.d., sblocco del turnover. Altro endemico problema del SSN, che continua a non vedere soluzione definitiva è quello attinente alla possibilità di svecchiamento della compagine lavorativa all’interno delle aziende pubbliche. Un grave quanto pericoloso pregiudizio in grado di tarpare sul nascere le possibilità di ambire ad una rinascita dell’utilizzo della forza lavoro sul suolo italiano.
- Si sciopera per sensibilizzare gli operatori del sistema e per porre l’attenzione su alcune modalità di demansionamento che sviliscono le competenze e professionalità acquisite dagli infermieri e non solo. E’ una tematica questa affrontata, in astratto, ma che mai ha avuto concreta analisi con soluzioni incentrate ad una totale cancellazione del fenomeno.
- Si sciopera inoltre per porre l’attenzione sui continui tagli alle dotazioni organiche in vari ospedali, e sulla pretesa di una deroga generalizzata alle ore di riposo giornaliere e settimanali. Anche in questi casi sembra che ci si preoccupi più di costruire un modello al ribasso di SSN piuttosto che di eliminarne le ataviche questioni di collasso.
- Si sciopera per chiedere direttive chiare e risorse finalizzate ad una revisione completa del sistema delle indennità.
- Si sciopera affinché, finalmente, agli infermieri, l’organo politico di riferimento conceda il riconoscimento del diritto di svolgere attività libero professionale con modalità simili a quelle già previste per il personale medico. Appianando in tal modo una evidente difformità di trattamento normativo e sanzionatorio, per professioni affini che vivono, gioco forza, le stesse necessità, ma che vengono trattate in modo divergente.
Lo sciopero sarà posto in essere con soluzioni atte a garantire i c.d servizi pubblici essenziali. Ecco alcuni riferimenti normativi e giurisprudenziali.
La disciplina trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 40 Cost. e le modalità di esercizio sono contenute nella L. 146/1990 modificata dalla L. 83/2000.
La Legge, 12/06/1990 n° 146, G.U. 14/06/1990 tratteggia con chiarezza i confini normativi entro i quali stabilire cosa sono i servizi pubblici essenziali, stabilendo che gli stessi siano posti a salvaguardia dei diritti inviolabili della persona come quelli alla salute e alla vita. Per evitare che si incorra in una lesione di tali diritti la legge prevede che, in particolari settori, lo sciopero avvenga con delle particolari modalità di svolgimento.
Art 1 legge n° 146: “Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.” Con la presente norma si da vita ad una limitazione alla libertà di sciopero, ma non ad una restrizione del suo diritto.
Di recente la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia 3 dicembre 2015, n. 24653, ha evidenziato come, in tema di sciopero, questo debba essere considerato non soggetto a vincoli se non quelli: “ che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all’incolumità personale, o, quantomeno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica .
Quali sono le prestazioni non indispensabili che i professioni della sanità possono decidere di non eseguire durante lo sciopero?
- Esecuzione di esami diagnostici (ematochimici, radiologici, ecc.) di routine, non urgenti. Pertanto si ritiene che la programmazione ordinaria non deve essere predisposta;
- Assistenza e la predisposizione di interventi chirurgici programmati, rinviabili e non urgenti. Ogni programmazione pertanto si ritiene non dovrà essere predisposta. E’ richiesta la comunicazione alla O. S. dichiarante lo sciopero nazionale di eventuali procedure difformi dalla presente determinazione;
- Esecuzione del “giro medico” in quanto effettuabile dal personale dirigente anche senza la presenza dell’infermiere. Il personale infermieristico in ogni caso garantirà la corretta somministrazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche non deferibili nel tempo;
- Esecuzione da parte del personale infermieristico e OSS, delle attività alberghiere per le persone autosufficienti.
- Rifacimento del letto dei pazienti autosufficienti;
- Accompagnamento del paziente a visite o esami non urgenti.
Partecipare allo sciopero è un diritto costituzionalmente tutelato, ecco come esercitarlo.
Titolari del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali sono i lavoratori subordinati, autonomi, i professionisti, i piccoli imprenditori. Questi possono esercitare il diritto di sciopero garantendo però i servizi essenziali di cui sopra. Fase prodromica alla proclamazione dello sciopero è l’accordo tra le vari parti in gioco che devono garantire che tale esercizio si svolga senza lesione dei diritti dell’utente. Per far ciò le imprese erogatrici di servizi, le rappresentanze dei lavoratori e le amministrazioni in sede di contrattazione collettiva individuano i s.p.e e le modalità di svolgimento dello sciopero. Tali accordi vengono approvati dalla Commissione di Garanzia (autorità amministrativa indipendente dotata di personalità giuridica)che rappresenta l’organismo preposto anche a tale funzione, in caso di diniego la Commissione stessa provvede ad una regolamento provvisorio in linea con il dovere di bilanciamento dei diritti costituzionali, fino al raggiungimento dell’accordo tra le parti.
I soggetti che proclamano lo sciopero, almeno 10 giorni prima dello stesso, devono comunicare, alle parti in gioco e anche all’autorità competente che emette l’ordinanza di precettazione le modalità di svolgimento. La precettazione, emessa su indicazione della Commissione di Garanzia dal Presidente del consiglio dei ministri o dal Prefetto può servire a disporre il differimento dell’astensione, o ad ottenerne una riduzione nella durata, e può prevedere anche altre misure idonee a garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Gli operatori che aderiscono allo sciopero devono attenersi, nell’esercizio di tale diritto, alle modalità utili alla non violazione dei servizi pubblici essenziali, anche in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento.
Quali sono le sanzioni in caso di violazione delle limitazioni sopra citate?
La Commissione di Garanzia svolge anche una funzione di controllo sul regolare svolgimento dello sciopero e qualora risulti che i lavoratori subordinati vi aderiscano con modalità contra legem, la Commissione stessa potrà deliberare sanzioni disciplinari conservative o pecuniarie; per i lavoratori autonomi, potrà invece deliberare con ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del Lavoro sanzioni amministrative.
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