Scudo penale, vaccino e colpa grave: risponde l’Avvocato Marzo

Gaetano Romigi 02/04/21
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Abbiamo intervistato l’Avv. Giovanna Marzo, esperta di Diritto Sanitario, Docente all’Università di Torino e Presidente Auxilia Iuris, un ente di formazione giuridico-sanitaria in Piemonte. Un’esperta del settore medico-legale che ci aiuta a chiarire alcuni aspetti non ancora pienamente affrontati: cosa succede a chi rifiuterà il vaccino anche dopo la campagna vaccinale? Quali sono le responsabilità dei farmacisti nel somministrare i vaccini e che incorrono in eventi avversi? Un esempio per chiarire la differenza tra colpa grave e gli altri reati in cui non vi è protezione dello scudo penale?


Intervista all’Avvocato Giovanna Marzo su scudo penale, vaccino obbligatorio e colpa grave.

Per i sanitari e gli infermieri riluttanti al vaccino: nel provvedimento si parla di una sospensione senza stipendio fino al termine del piano vaccinale, ma cosa potrebbe succedere dopo?

Intanto non è da escludersi che il datore di lavoro possa assumere provvedimenti ulteriori anche in concorrenza con la sospensione. Al termine del piano vaccinale si potranno aprire vari scenari: da quello più grave del licenziamento (la cui legittimità è già stata accertata in alcuni provvedimenti del Giudice del Lavoro) a quello di esclusione dal concorso pubblico nel caso in cui il bando preveda che l’infermiere sia vaccinato.

Quali sono le responsabilità per i “farmacisti” i quali hanno seguito il solo corso fad dell’ISS, ma che non hanno specifiche competenze tecnico-pratiche per l’esecuzione ed esperienza per gestire eventuali eventi avversi?

E’ indubbio che il farmacista non abbia esperienza per la somministrazione dei farmaci e, soprattutto, per la gestione delle criticità contestuali alla somministrazione. Tuttavia, l’astratta idoneità di ciascun farmacista è stata valutata nell’emettere il decreto.

Rispetto al singolo caso concreto di malpratica, il farmacista è responsabile civilmente e penalmente rispetto alla lesione cagionata al paziente; a mio avviso la consapevolezza del farmacista di non avere adeguata esperienza e, ciò nonostante eseguire la prestazione, comporta maggior rischio di responsabilità civile.

Può farci un esempio per chiarire la differenza tra colpa grave e gli altri reati in cui non vi è protezione dello scudo penale?

Una definizione normativa di colpa grave non esiste; dall’esame della giurisprudenza possiamo ricavare che si tratti di comportamenti all’evidenza e grossolanamente errati.

Spetta al Pubblico Ministero a cui viene affidato il caso valutare, eventualmente con l’aiuto di un medico consulente, se la colpa ascrivibile al soggetto indagato possa qualificarsi grave.

Di certo, poiché la nuova norma mostra con chiara evidenza un atteggiamento di favore nei confronti dell’operatore, i periti presteranno grande attenzione nel qualificare come “grave” la colpa così da ridurre al minimo i casi di non operatività dello scudo.

Ringraziamo l’Avvocato Giovanna Marzo per la sua preziosa intervista e per averci chiarito alcuni aspetti ancora ignoti del nuovo Decreto Covid come lo scudo penale e l’obbligo vaccinale per gli infermieri.

Autore: Gaetano Romigi


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