Assistenza Infermieristica: breve storia legislativa

Breve storia sull’evoluzione legislativa che ha portato l’infermiere ad oggi. Con link e riassunti utili a comprendere il quadro normativo che sta spingendo la professione verso l’infermiere specialista.

Dario Tobruk 06/09/16

Cosa si intende per assistenza infermieristica?

Il concetto di assistenza è un concetto che probabilmente nasce con l’uomo stesso in quanto animale sociale, dunque è difficile collocare la sua nascita in un momento preciso della storia.

Assistenza è una parola che nasce da un verbo composto del tardo latino
ad-sistere e lo traduciamo oggi con il significato di: stare vicino (Manzoni 2010).

Il concetto di assistenza infermieristica invece è relativamente più recente in quanto solo tra la fine del 1800 e i primi del 1900 si ha la comparsa delle prime teorie infermieristiche. Con la riforma inglese di metà 800 e grazie al contributo di Florence Nightingale si ha la nascita di una nuova “cultura” professionale basata su evidenze medico-scientifiche che porterà la professione infermieristica ad evolversi cosi come la conosciamo oggi.

L’assistenza infermieristica in Italia

In Italia la professione infermieristica in quanto tale, viene riconosciuta con l’emanazione della legge n. 562 del 1926 che in base alle indicazioni del R.D. 15 agosto 1925, n. 1832, istituisce le scuole convitto per infermiere professionali:

“ Le facoltà universitarie medico-chirurgiche, i comuni del Regno, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le istituzioni di previdenziale sociale, ed altri enti morali, nonché comitati costituiti allo scopo, possono essere autorizzati dal ministero dell’interno, di concerto con quella dell’istruzione, ad istituire scuole-convitto professionali per l’infermiere”.

Con il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, l’esercizio professionale viene regolamentato e posto sotto vigilanza, lo stesso vale per l’accertamento del titolo.

Il Mansionario degli infermieri

Le mansioni infermieristiche cioè tutte quelle attività che competevano alla figura dell’infermiera vengono stabilite con il Reggio Decreto del 2 maggio 1940 n 1310 che pone in luce molto chiaramente il ruolo subordinato che riveste l’infermiera nei confronti del medico.

“Alle infermiere professionali competono le seguenti attribuzioni di indole amministrativa, organizzativa e disciplinare, nell’ambito del reparto ospedaliero cui sono adibite (…) richieste per gli interventi d’urgenza dei sanitari (…) compilazione e registrazione del movimento ammalati del reparto (…) controllo della pulizia degli ambienti e regolarizzazione della ventilazione (…) assistenza completa dell’infermo, alle dirette dipendenze del medico”.

Il cosiddetto mansionario verrà successivamente modificato con il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 che ha stemperato i termini della dipendenza dell’infermiere dal medico, introduce alcune novità come:

  • l’organizzazione,
  • la promozione,
  • l’attuazione di piani di lavoro,
  • l’istruzione del personale,
  • a partecipazione a riunioni di gruppo ed alla ricerca.

Sostanzialmente, rimane un semplice elenco di cosa un infermiere può o non può fare.

La nascita del Collegio IPASVI e i primi dirigenti infermieristici.

Dopo circa quattordici anni grazie agli sforzi della CNAIOSS (Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere e altri Operatori Sanitario Sociali) che portò sempre avanti le istanze per un innalzamento professionale, gli infermieri italiani ottennero l’istituzione dei collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia, IPASVI , con la legge del 29 ottobre 1954 n 1049.

Con queste leggi vengono stabilite le attribuzioni di Collegi, tra cui vi è la compilazione e l’aggiornamento degli Albi, la vigilanza sul decoro e l’indipendenza del Collegio, la promozione del progresso culturale degli scritti e la vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche.  Con il D.P.R. 24 maggio 1965, n. 775 è istituito il diploma di dirigente dell’assistenza infermieristica (DAI) presso le facoltà di igiene. Le prime scuole universitarie per infermieri che richiedevano il diploma di scuola superiore.

I primi infermieri maschi e la formazione universitaria

Nel 1971 la legge n. 124 estende al personale maschile l’esercizio della professione di infermiere professionale, e detta norme sull’organizzazione delle relative scuole. In applicazione dell’art. 117 della costituzione, nel 1972 con il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 10, la formazione infermieristica diventa di competenza delle Regioni (eccezione fatta per le scuole della Croce Rossa Italiana).

La programmazione avviene sulla base della richiesta di risorse necessarie a soddisfare le esigenze del Sistema Sanitario. Allo stato rimane la competenza su esami, programmi di studio e durata dei corsi.

Nel 1990 la legge n 341 riforma gli ordinamenti didattici universitari, e istituisce i diplomi universitari, mentre nel 1996 si attua Il decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevede la sospensione di tutte le scuole regionali per infermieri professionali che non attivino, entro il 1996, la convenzione con l’università;

Inoltre stabilisce l’obbligatorietà del diploma di scuola media superiore per l’accesso alla formazione infermieristica, prevedendo ad opera del Ministero della Sanità l’emanazione dello specifico profilo professionale.

Per maggiori contenuti sulle responsabilità infermieristiche:

Il Profilo Professionale dell’Infermiere

Il D.M. 739/1994, in coerenza con i disposti della 502/1992, istituisce il profilo professionale dell’infermiere:

“l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica(…) Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria”.

Il D.M. del 24 luglio 1996 sugli ordinamenti didattici dei Diplomi Universitari in area sanitaria, istituisce il Diploma Universitario in Scienze infermieristiche, dall’anno scolastico 1996/97 la formazione avviene solo in ambito universitario e per l’ammissione è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado.

L’Abrograzione del Mansionario

Nel 1999 la legge n.42, abolisce il mansionario, definendo il campo proprio di attività e le responsabilità della professione e dell’assistenza infermieristica. Le competenze dell’infermiere dunque vengono definite non più dal mansionario ma dai contenuti del decreto ministeriale istitutivo del profilo professionale dagli ordinamenti didattici del corso di laurea e di formazione post. base, nonché dal Codice Deontologico:

“La denominazione professione sanitaria ausiliaria nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche’ in ogni altra disposizione di legge, e’ sostituita dalla denominazione “professione sanitaria. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V” ( Legge 26 febbraio 1999, n.42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie ).”

Pianificazione della didattica universitaria

Il D.M. n. 509 del 1999, regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, ridisegna il sistema della formazione universitaria con le Lauree di primo e secondo livello, i Master, le Specializzazioni e i Dottorati di ricerca. Successivamente con il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2001 il Diploma Universitario per infermiere diventa corso di laurea triennale di primo livello e viene istituita la Laurea specialistica delle professioni sanitarie.

Autonomia e istituzione del SITRA

Ennesima legge emanata, concernente il ruolo della professione infermieristica, è la legge 10 agosto 2000, n.251:

Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

“Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”

Dal Collegio all’Ordine degli Infermieri

La legge 1 febbraio 2006 n. 43 istituisce gli ordini e gli albi per tutte le professioni sanitarie e l’obbligatorietà dell’iscrizione, stabilisce inoltre che per l’accesso alla funzione di coordinamento è necessario il master di coordinamento

L’Infermiere Specialista?

La storia legislativa e normativa continua. Spinta dalla voglia degli infermieri di raggiungere lo status che meritano, le pressioni politiche europee e i loro grandi esempi di infermieri (Vedi Uk e la prescrizione infermieristica in Spagna), sono ancora grande le aspettative di centinaia di migliaia di infermieri nella costituzione dell’infermiere specialista: l’unica forma di professione che possa rimuovere la patina di generalista tutto fare dall’infermiere moderno, laureato e molto spesso post-laureato, masterizzato e ricolmo di decine di corsi ed ecm costretto ancora a servire la colazione la mattina( a prescindere che lo voglia fare o no).

Il Medico, l’Infermiere Specialista e il Comma 566

Che la storia continui…?

Fonte: i riferimenti legislativi sono tratti dai siti dei Collegi provinciali Ipasvi e dalla Rete(vedi link).

Dario Tobruk

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